Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Restano solo pochi giorni per i datori di lavoro per procedere al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sui rendimenti del TFR accantonato per i lavori dipendenti: il termine ultimo per effettuare tale pagamento, infatti, è il prossimo 18 febbraio.
Secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, l’importo del TFR maturato ogni anno dai lavoratori dipendenti è composto da una quota capitale, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue, e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare degli importi già accantonati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tali importi costituiscono il cosiddetto fondo TFR, il quale va rivalutato tramite un coefficiente fisso dell’1,50% e da un coefficiente variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
Le richiamate rivalutazioni dei fondi TFR, poi, sono soggette ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, in base a quanto stabilito dall’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 47/2000.
L’aliquota di tale imposta, in origine quantificata nella misura dell’11%, è stata elevata al 17% nel 2015, in forza delle previsioni dell’art. 1, comma 623 della Legge di Stabilità 2015.
Il datore di lavoro potrà scegliere poi due diverse modalità di determinazione dell’imposta:
Il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la quota di rivalutazione su cui è stata determinata l’imposta. Per il 2019, tale giornata cade di sabato, quindi il termine slitta al 18 febbraio.
Per procedere al pagamento del saldo, prima è necessario determinare l’imposta, prendendo come riferimento gli importi delle rivalutazioni relativi all’anno 2018 e applicando a questi l’aliquota del 17%. Per calcolare il saldo, dal totale dell’imposta, poi, andranno defalcati gli importi già versati a titolo di acconto.
L’importo del saldo dovrà poi essere versato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1713. In tal modo, per il datore sarà possibile anche portare in compensazione del debito altri crediti contributivi/fiscali eventualmente vantati.