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Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1490 pubblicata il 14/02/2019 ha affermato che l’INPS non può negare il rilascio di un DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di correggere una incongruenza relativa ad una denuncia contributiva.
Secondo i giudici, negare in tali casi il rilascio del documento attestante la regolarità contributiva risulta contraddittorio e irragionevole per mancanza di fondamento normativo, precisando che le circolari non sono fonti di diritto oggettivo (Cass. n. 15482/2018, Cass. n. 10595/2016).
Una cooperativa si era vista rilasciare un DURC negativo dall’INPS, in quanto risultava un debito contributivo di circa 3 mila euro. Tale debito in verità era inesistente in quanto avrebbe dovuto essere stato compensato in gran parte con un credito e il saldo necessario per estinguerlo era stato versato, seppur in ritardo.
A complicare la vicenda vi erano una serie di errori dovuti alla presentazione delle denunce contributive, non sostanziali, che a detta dei giudici non avrebbero dovuto impedire il rilascio del DURC.
Infatti, secondo i giudici, il rilascio dell’attestato negativo può avvenire solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino gli obblighi contributivi. Infatti, nella sentenza viene affermato che non esistono delle norme che impediscono il rilascio di un DURC a fronte di irregolarità puramente formali come nel caso in oggetto, in cui vi erano delle squadrature nelle denunce Uniemens che determinavano una divergenza contributiva pressoché nulla. Pertanto, gli errori commessi dal contribuente non erano tali da poter essere definiti “denunce infedeli”, né tanto meno omesse, dato che l’Istituto tramite gli opportuni accertamenti può correttamente rilevare l’errore.
Il tribunale romano ha quindi affermato che il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 30/01/2005[1] consente all’Istituto di rilevare in sede di rilascio del DURC solo le inadempienze già accertate e comunicate, senza che il contribuente vi abbia tempestivamente posto rimedio. Una diversa lettura della norma determinerebbe un aggiramento del principio disposto dal legislatore.
Infatti, il comma 2 prevede che la regolarità contributiva sussista, tra l’altro, anche in caso di crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione in pendenza di contenzioso amministrativo o di crediti in pendenza di contenzioso tributario.
All’Istituto compete quindi il compito di bilanciare due importanti fattori: da un lato la necessità di accertare in maniera tempestiva la situazione dell’impresa, dall’altro non negare alla stessa il DURC per inadempienze inesistenti, quindi senza tener conto di violazioni non ancora accertate e comunicate alla data della richiesta.
[1] 2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.