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Da oggi, 6 marzo, si può fare domanda per il reddito di cittadinanza ed ottenere i contributi promessi dal Governo a sussidio della disoccupazione delle persone e alle famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà economica.
Il beneficio economico, concesso solo nel caso in cui il valore dell’ISEE sia inferiore a 9.360 euro, è formato da due componenti:
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi fatta salva l’eventuale decadenza causata da:
Possono presentare la domanda tutti i cittadini italiani e quelli dell’Unione Europea, compresi gli stranieri con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e gli stranieri con diritto di soggiorno permanente familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea. Chi effettua la domanda deve risiedere in Italia da non meno di 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Considerata la ratio del Reddito di cittadinanza, volto al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
I limiti reddituali del nucleo familiare previsti per l’accesso al Rdc sono i seguenti:
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc, pena la decadenza dal beneficio.
In sede di presentazione della domanda è sufficiente aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE e sarà poi l’INPS ad associare l’ISEE alla domanda.
La domanda può essere presentata direttamente agli uffici postali, ogni giorno 6 del mese, tramite i modelli predisposti dall’INPS. In alternativa, si può usufruire dei servizi online messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite le credenziali SPID.
È inoltre prevista la possibilità di raccogliere le domande presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Una volta fatta la richiesta si dovrà attendere la comunicazione dell’INPS di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento verrà rilasciata dall’ufficio postale la Carta Rdc intestata al richiedente (non si potranno avere più carte) ed il relativo pin.
Entro 30 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) presso i Centri di impiego o i patronati convenzionati con l’ANPAL.
La DID non deve essere presentata da minorenni, beneficiari del Rdc pensionati, beneficiari della Pensione di cittadinanza, soggetti di oltre 65 anni di età, soggetti con disabilità (ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68), soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Il beneficio Rdc viene accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La somma accreditata è utilizzabile, tra le altre cose, per alcune spese di beni di consumo, per pagare le utenze, per prelevare mensilmente contanti, per il pagamento del canone di locazione, o della rata del mutuo, della casa di abitazione del nucleo familiare.
In caso di assunzione di un beneficiario di Rdc, nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio è previsto, per l’impresa che assume, un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.
Guida INPS al reddito di cittadinanza