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Richiedere contributi e agevolazioni comporta un’attività preliminare di studio al fine di comprendere se le misure agevolative siano coerenti con le strategie aziendali e se gli investimenti necessari sono compatibili sotto il profilo economico e finanziario.
In questo contesto, imprese ed amministratori pongono grande attenzione alla pianificazione degli investimenti, alla corretta ottimizzazione della riorganizzazione che gli investimenti spesso determinano, al fine di massimizzare il ritorno economico, demandando gli aspetti amministrativi al competente ufficio o ai consulenti.
Così non è infrequente che, credendo di avere le “carte in regola”, questi soggetti si vedano sfumare l’ambito premio per la solita “buccia di banana”: il DURC negativo.
Ormai gran parte degli aiuti e delle agevolazioni è subordinata alla regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente.
Ricordiamo infatti che ai sensi dell’art. 1, comma 533 della Legge n. 266/2005 è stato modificato il comma 7 dell’art. 10 del D.L. 203/2005 prevedendo la necessità di presentare il DURC per accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.
Molti bandi prevedono la verifica del requisito contributivo sia in sede di ammissione che in sede di liquidazione del beneficio.
Il Ministero del Lavoro, nella riposta offerta ai Consulenti del Lavoro nell’interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013, ha affermato che vi è una divergenza nel rilascio del DURC tra le società di capitali e gli altri soggetti.
Secondo il Ministero, la verifica della regolarità contributiva deve prendere a riferimento i soli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Conseguentemente, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
Il parere espresso dal Ministero trova il suo fondamento nel principio di autonomia patrimoniale perfetta che disciplina il regime della società di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.
Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.
Invece, nel caso di società di persone la verifica andrà estesa anche in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione (Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro).
Tale orientamento è stato ripreso anche dall’INPS che, con messaggio 4925/2013, afferma che “non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'INPS. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico”.
Secondo l’interpretazione dell’INPS, la distinzione è giustificata dal fatto che nel caso di società di persone i creditori personali del socio possono trovare soddisfazione nel patrimonio sociale e i creditori sociali possono procedere sul patrimonio personale dei soci.
Pertanto, al fine della verifica della regolarità della posizione contributiva, per le società di persone occorrerà prestare attenzione oltre che alla posizione dei soci con dipendenti anche su quelle del singolo lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale, mentre, per le società di capitali non rilevano le posizioni contributive dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.
Imprese e soci (di società di persone) devono quindi porre molta attenzione affinché nel periodo di “sorveglianza” non si determinino omissioni, errori o ritardi che possano determinare un esito negativo delle verifiche.