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Quella del caporalato è una delle piaghe del mondo dell’agricoltura contro cui, negli ultimi anni, legislatore e organi di controllo stanno combattendo con forza ed attenzione crescente.
Dopo le modifiche normative operate con la Legge n. 199/2016, ora arriva una nuova stretta da parte dell’Ispettorato del Lavoro, il quale, con la circolare n. 5/2019, ha fornito un’importante guida operativa per orientare l’attività di controllo e prevenire possibili abusi.
La richiamata Legge n. 199/2016 ha modificato la lettera dell’art. 603-bis del codice penale, in cui sono state previste due diverse fattispecie di reato, ossia l’intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento lavorativo.
Come stabilito dalla legge:
Entrambe le fattispecie di reato, quindi, presentano due segni distintivi comuni, ossia lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno.
L’approfittamento, come precisato dall’INL nella circolare n. 5/2019, può essere considerato come una strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale è sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali.
Per stato di bisogno, invece, secondo l’ispettorato, bisogna intendersi una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.
Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, invece, è lo stesso codice penale a prevedere un elenco di indicatori che possono essere valutati al fine di individuare potenziali situazioni di abuso.
Tra questi, vanno citati:
La nuova disciplina contro il caporalato, nata specificamente per il settore agricolo, può essere comunque estesa ad altri settori produttivi dove, negli ultimi tempi, sta aumentando la diffusione di pratiche abusive.
Va ricordato, però, che l’art. 603-bis del codice penale, in caso di condanna, prevede sanzioni come la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Pena che può essere aumentata da un terzo alla metà in presenza di una delle seguenti aggravanti:
Pertanto, si consiglia di prestare grande attenzione in funzione di una corretta gestione del personale, rispettosa delle regole e della disciplina prevista dalla legge, onde evitare contestazioni e problemi estremamente pesanti.