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Tra le misure di welfare più diffuse, menzione particolare meritano sicuramente gli assegni per il nucleo familiare, i quali altro non sono che prestazioni economiche erogate dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori e di titolari di pensioni.
Per l’accesso a tali prestazioni, però, dal 1° aprile cambia tutto: la circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019, infatti, ha introdotto numerose modifiche relative alle modalità di richiesta degli ANF.
A partire dal 1° aprile, infatti, le domande per gli assegni famigliari dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica direttamente all’INPS.
Sono quindi due le principali novità relative a tale adempimento.
La prima consiste nello stop alle richieste presentate in formato cartaceo: resteranno valide le domande presentate in tale forma entro il 31 marzo, mentre a partire dal mese di aprile, sarà possibile inviare la richiesta solo in modalità telematica, direttamente oppure attraverso patronati ed intermediari.
L’altra novità riguarda, invece, il soggetto a cui dovrà essere presentata la domanda: infatti, le richieste non dovranno più essere inviate al datore di lavoro, ma dovranno essere spedite direttamente all’INPS.
Come spesso accade il settore agricolo viene parzialmente escluso dalle suddette novità operative, infatti gli operai agricoli a tempo indeterminato avranno ancora la facoltà di presentare la domanda di ANF in forma cartacea presso il proprio datore di lavoro (come riportato al paragrafo 3.2 della circolare INPS).
Per quanto concerne gli operai agricoli a tempo determinato, continueranno a presentare (come già previsto in passato) apposita domanda direttamente all’INPS senza intermediazione del datore di lavoro.
Nel mondo agricolo, dunque, solo ed esclusivamente gli impiegati agricoli saranno interessati dalle novità previste dalla suddetta circolare.
Una volta presentata l’istanza, l’ente previdenziale valuterà la posizione del lavoratore, stabilendo prima della spettanza degli assegni e, successivamente, determinando l’importo della prestazione, il quale sarà comunicato al datore di lavoro per mezzo di una specifica utility presente all’interno del cassetto previdenziale aziendale.
Resta comunque in capo al lavoratore l’obbligo di presentare eventuali domande di autorizzazione oppure di variazione, nel caso in cui cambino la composizione del nucleo familiare oppure le condizioni di fruizione degli ANF.
Resta invariata, invece, la modalità di erogazione degli assegni, i quali saranno versati dal datore di lavoro, il quale potrà poi recuperare gli importi tramite il tradizionale sistema del conguaglio.
Anche qui, però, potrebbero esserci novità: innanzitutto, tramite il nuovo sistema, il datore di lavoro non potrà più conguagliare ANF arretrati riferiti a rapporti di lavoro pregressi, i quali dovranno essere liquidati dai precedenti datori.
Inoltre, in attesa di ulteriori specifiche tecniche per le modalità di compilazione del flusso Uniemens o per l’utilizzo dell’utility necessaria per conoscere gli importi dell’ANF, resta da capire se l’INPS vorrà rivedere anche l’importo massimo di arretrati di ANF recuperabili tramite i flussi Uniemens: oggi tale soglia è fissata, sulla base di quanto precisato con il messaggio n. 4283/2017, in 3.000 euro per ogni lavoratore, mentre per somme maggiori è necessario provvedere alla redazione di flussi di regolarizzazione.
Resta da vedere se non sia il caso di cogliere la palla al balzo per semplificare la vita ad operatori ed aziende.