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In ambito aziendale, la certificazione dei contratti d’appalto rappresenta una pratica estremamente diffusa, spesso utilizzata per nascondere contratti non genuini o abusi, grazie alla previsione di legge che esclude dai controlli gli “appalti certificati”.
Sul punto, però, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è recentemente espresso con la nota n. 3861 del 19 aprile 2019, offrendo importanti chiarimenti volti a reprimere la diffusione di pratiche illegittime.
Gli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 prevedono la possibilità di ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
La finalità di tale attività di certificazione è quella di ridurre il contenzioso in materia di contratti di lavoro: infatti è previsto che gli effetti dell'accertamento effettuato dall'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Di fatto, quindi, quanto accertato dall’ente certificatore è vero fino a diversa pronuncia da parte di un giudice. Proprio per questa ragione, quindi, spesso l’attività di certificazione viene utilizzata in maniera distorsiva, al fine di preservare da controlli e accertamenti contratti di lavoro e/o di appalto stipulati in maniera abusiva o non genuina. Questo, ovviamente, con la connivenza da parte di alcuni enti certificatori.
Con la nota n. 3861/2019, l’INL ha fornito importanti indicazioni per i verificatori al fine di reprimere le situazioni abusive legate alla richiamata attività di certificazione.
L’Ispettorato del Lavoro, infatti, ha evidenziato che i soggetti verificatori devono effettuare un triplo controllo di conformità dell’attività di certificazione: laddove essa non presenti i caratteri richiesti dalla legge, l’attività certificativa deve ritenersi nulla. Pertanto, il contratto potrà essere sottoposto a verifica ispettiva.
Il primo requisito che deve essere analizzato è quello relativo all’idoneità del soggetto certificatore a rilasciare la certificazione. In base a quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, possono procedere all’attività di certificazione:
Laddove l’attività di certificazione sia stata svolta da soggetti diversi da quelli predetti, il personale ispettivo dovrà verificare quali siano i soggetti collettivi che hanno dato vita all’ente: spesso, infatti, l’INL ha individuato contratti certificati da enti semisconosciuti e non rappresentativi.
Gli altri controlli che gli ispettori del lavoro dovranno effettuare riguardano eventuali vizi dell’istanza di certificazione e della comunicazione alla direzione provinciale del lavoro di competenza.
In merito alla prima tipologia di vizi, i controllori dovranno attestare che l’istanza di certificazione sia stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto e che essa contenga tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della commissione certificatrice.
Inoltre, dovrà essere verificata anche la coerenza tra i contenuti degli atti di certificazione e le risultanze di eventuali precedenti ispettivi in capo ad una o a entrambe le parti contrattuali.
Con riferimento alla comunicazione di inizio del procedimento, è importante sottolineare che essa (insieme a tutto il materiale utile a valutare la correttezza del rapporto lavorativo) deve essere inviata alla direzione provinciale del lavoro di competenza. Tale competenza è individuata sulla base del luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative e non sulla base della sede legale dell’impresa.
In caso di mancanza di parte del materiale o di non corretta individuazione del destinatario, l’INL evidenzia la possibilità di criticità relative all’impossibilità di comunicare tra Ispettorato e commissioni di certificazione, le quali non potranno ricevere eventuali osservazioni o l’avvio di eventuali accertamenti ispettivi.
Laddove il contratto venga certificato successivamente all’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, è utile ricordare che l’art. 79 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che gli effetti della certificazione si applicano retroattivamente.
Un’ulteriore deroga al campo di applicazione della certificazione riguarda le condotte di rilievo penale, comprese quelle che denotano la sussistenza di una somministrazione fraudolenta ai sensi dell’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015.