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La delega di funzioni, prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008, consente al datore di lavoro di attribuire ad altri soggetti, in possesso di esperienza e di adeguati requisiti professionali, alcune attività a lui espressamente riservate dal testo unico sulla sicurezza.
È una norma di buon senso, giustificata dal fatto che il datore di lavoro non può sempre essere presente e vigilare sul rispetto delle procedure definite in sede di valutazione dei rischi. Tali deleghe sono indispensabili per le strutture di grandi dimensioni oppure in presenza di sedi dislocate in diversi ambiti territoriali.
L’art. 16 del Testo Unico della Sicurezza dispone che il datore di lavoro che abbia delegato determinate funzioni non si esime dall’attività di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Vi sono poi alcune attività, delineate nel successivo articolo 17, che il datore di lavoro non può trasferire.
Precisamente:
Il tema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25977/2019 in cui è stato affrontato il caso di una struttura complessa in cui il datore di lavoro aveva provveduto a nominare un delegato.
I giudici hanno precisato che l’attività di vigilanza posta in capo al datore di lavoro non può avere per oggetto il controllo “momento per momento” delle modalità di svolgimento delle singole operazioni, dato che al delegato sono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo.
Spetta invece al garante la vigilanza sulla “correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”.
In particolare, per le strutture complesse, al fine di individuare il garante occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio e comunque generalmente riconducibile alle seguenti figure:
I giudici hanno richiamato le prescrizioni indicate al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 in cui viene precisato che il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando emergano violazioni significative delle norme sulla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti organizzativi o nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Ne consegue che nelle imprese di grandi dimensioni il datore di lavoro risponde delle violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori “che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienza”.
Pertanto, ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro delegante in ordine all’efficacia del modello di controllo, i giudici hanno affermato che la verifica della sua adeguatezza “deve essere compiuta ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del modello”.
Nella fattispecie i giudici hanno affrontato il caso di un’impresa multinazionale di grandi dimensioni, articolata in diversi stabilimenti, in cui all’interno di un capannone non illuminato erano in corso dei lavori di smontaggio di una macchina da parte di un’impresa terza cui era stato appaltato l’intervento.
La rimozione della macchina aveva lasciato un’enorme voragine all’interno della quale era caduto un dipendente dell’impresa appaltante che era intervenuto per recuperare del materiale elettrico.
Il capannone versava in una situazione di estrema pericolosità, con balconate prive di ringhiera, vuoti nelle pareti, profonde aperture nei pavimenti e assenza di illuminazione, tanto che l’ASL aveva ordinato alla proprietà di interdire le aree pertinenti al capannone nel quale era avvenuto l’incidente e di realizzare opere idonee ad evitare la caduta del personale. Analoga prescrizione era stata impartita all’impresa che stava eseguendo l’intervento.
Nel caso di specie, gli ermellini hanno annullato la sentenza e rinviato al giudice il compito di valutare se le responsabilità dell’incidente avvenuto fossero riconducibili ad un’inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, da verificarsi sulla base della situazione precedente all’infortunio. Solo in tal caso la responsabilità ricadrà sul datore di lavoro.
Pertanto, il fatto che sia avvenuto un infortunio non determina automaticamente l’inadeguatezza o l’inefficacia del modello organizzativo, ciò implicherebbe una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Quindi, si deve procedere caso per caso ad una valutazione che dovrà dimostrare l’inadeguatezza o l’inefficacia del modello sulla base degli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione e delle modifiche intervenute prima del verificarsi dell’infortunio.