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Per il combinato disposto dell’articolo 51, comma 1, e 52, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta (in corso) anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Questa disposizione, meglio conosciuta come “principio di cassa allargato”, oltre a determinare in capo ai percettori la concorrenza dei redditi ricevuti, consente alla società di dedurre i compensi erogati agli amministratori (non lavoratori autonomi) che rientrano nella categoria degli “assimilati a lavoro dipendente” (articolo 50, del TUIR), nel periodo d’imposta 2020 anche se materialmente corrisposti entro il 12 gennaio 2021.
Logicamente, l’eventuale corresponsione degli emolumenti dal 13 gennaio in avanti, comporterà la concorrenza dei medesimi alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta di effettiva erogazione (es. si paga il compenso dell'amministratore il 13 gennaio 2021, il compenso potrà essere dedotto dalla società nel periodo d’imposta 2021).
Tale principio non si applica agli amministratori, titolari di Partita IVA, che rientrano tra coloro che fanno riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del TUIR e che vengono assoggettati al “principio di cassa puro” (es. si paga il professionista il 2 di gennaio 2021, la società deduce il compenso pagato nel periodo d’imposta 2021).
Considerate le diverse modalità con cui è possibile pagare il dipendente o l’amministratore, cerchiamo di analizzare le possibili fattispecie che possono ricorrere, anche alla luce dei chiarimenti espressi nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 20033 depositata l’11 agosto 2017.
L’assunto da cui partono i giudici è basato sul concetto di “percezione delle somme”, che ha come prioritario riferimento il momento in cui gli introiti (denaro o valori) entrano nella sfera di appartenenza del beneficiario, così da essere suscettibili di atti di disposizione.
Nel caso l’erogazione del compenso avvenga tramite l’uso del contante, pur nel rispetto dei limiti e delle disposizioni riferite all’antiriciclaggio, ciò che rileva è il momento in cui il percipiente ottiene la somma e ne rilascia una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Nel caso il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni.
Nel caso venga predisposto un bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell’accredito sul conto corrente, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta, al fine di evitare discrezionalità del disponente in merito alla concreta individuazione dell’anno di imputazione del costo.