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Il 12 aprile l’INPS, con la Circolare n. 56, ha fornito le prime indicazioni operative per ottenere l’esonero contributivo in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a 36 anni.
L’Istituto fa seguito alle previsioni di cui all’’art. 1 c. 10 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che prevede benefici contributivi del 100% nel limite di 6.000,00 euro annuali in caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato di soggetti con età massima di 35 anni e 364 giorni.
L’assunzione o la trasformazione dovranno concretizzarsi nel biennio compreso tra il 01 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo, che esclude in ogni caso i premi dovuti all’INAIL, spetta per un periodo massimo di trentasei mesi, elevati a quarantotto per quei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio sarà fruibile in quote mensili con un limite massimo di 500,00 euro, riproporzionato per i contratti di lavoro part time, mentre in caso di assunzioni nel corso del mese, l’importo sarà frazionato in quote giornaliere di 16,12 euro.
Potranno accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza, restano invece esclusi gli enti pubblici e le imprese del settore finanziario.
Poste le condizioni anagrafiche e contrattuali di cui sopra, i lavoratori beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti:
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, e né procedere, nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’assunzione incentivata non dovrà violare un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato per scadenza naturale del contratto a termine.
Il datore di lavoro, a sua volta, dovrà rispettare gli obblighi normativi generali previsti per la fruizione degli incentivi previsti dal nostro ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC, rispetto dei contratti e degli accordi collettivi nazionali e territoriali, ecc.
La Circolare precisa inoltre che, al fine di poter presentare le domande di esonero, sarà necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, motivo per il quale, ad oggi, non è ancora possibile presentare le istanze con la richiesta di beneficio.
Il Provvedimento rilasciato dall’INPS indica le prime linee guida che dovranno essere seguite qualora si volesse presentare richiesta di beneficio contributivo, si specifica che l’esonero rientra nell’ambito degli aiuti di Stato, motivo per il quale sarà in ogni caso necessario verificare preventivamente l’ammontare complessivo previsto dalla vigente normativa e quanto già fruito dall’azienda stessa.
In conclusione, lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzioni previsti dalla vigente normativa, in particolare le riduzioni contributive strutturarli, come ad esempio quelle previste per il settore agricolo ed edile, non possono sommarsi alla riduzione del 100% previsto per l’assunzione U36.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro