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Martedì 14 settembre la Commissione Europea ha dato il via libera allo sgravio contributivo sulle assunzioni di giovani under 36, che concede ai datori di lavoro un esonero contributivo del 100%, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Com’è noto, lo sgravio contributivo attualmente previsto dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), era in attesa del via libera della UE per lo stanziamento dei fondi necessari per la sua applicazione.
L’esonero, di cui già la Circolare INPS n. 56/2021 forniva le prime indicazioni operative, ha elevato al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto mesi per le Regioni del Sud), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
L’esonero spetta anche nel caso di:
L’incentivo non trova applicazione ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, nonché in caso di:
L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nei limiti su indicati, con possibilità di conguaglio mensile nella soglia massima di 500 euro.
Per i rapporti di lavoro instaurati, ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL, il TFR destinato al fondo di tesoreria, il contributo ai fondi di solidarietà, il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali e i contributi di solidarietà.
La fruizione dell’incentivo può essere sospesa durante il periodo di astensione per la maternità obbligatoria, consentendo quindi il differimento temporale del periodo di godimento.
Inoltre, ai fini della fruizione dell’esonero i datori di lavoro:
Con riferimento ai principi generali del D.Lgs. n. 150/2015, tuttavia, l’Istituto, stante la natura speciale dell’agevolazione, individua alcune eccezioni, chiarendo in particolare che:
Si precisa infine che l’INPS emanerà le istruzioni operative per la fruizione del suddetto esonero a breve, restiamo perciò in attesa delle disposizioni attuative.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro