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Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile a condizione che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, ovvero per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
In particolare, l’INPS, con il Messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2023. Nello stesso intervento, l’Ente ha precisato che le indicazioni operative per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle istanze di riconoscimento per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sono già state illustrate nel Messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021.
Nel documento di prassi, l'Istituto dispone in tabelle, differenziate sulla base della tipologia della prestazione lavorativa, i requisiti utili a lavoratori autonomi e dipendenti per conseguire il trattamento pensionistico in base ad anzianità contributiva, requisiti anagrafici e relative quote.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati. Il trattamento decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Una volta accertato il possesso dei requisiti, sarà cura dell’Istituto comunicare al lavoratore interessato l’accoglimento o il rigetto della domanda.
Il suddetto Decreto Legislativo, inoltre, ha introdotto per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo dell’anno successivo, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici e/o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.
Per poter adempiere alla comunicazione il datore di lavoro o gli intermediari abilitati devono accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro.
Come anticipato, sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori coinvolti da tale tipologia di lavorazioni. La comunicazione può essere inviata autonomamente dai primi, oppure anche per il tramite dell'associazione a cui l’azienda aderisce o conferisce mandato, o degli intermediari abilitati. Con riferimento ai lavoratori somministrati, invece, l’obbligo sarà in capo all’impresa utilizzatrice.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1°, rientrano in questa tipologia le seguenti lavorazioni:
Una FAQ del Ministero del Lavoro chiarisce che, a rilevare ai fini dell’obbligo di comunicazione, è l’effettivo svolgimento delle attività usuranti e non il codice ATECO o il CCNL applicato.
Viene definito “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro (secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di ottanta giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
Per i lavoratori notturni, in particolare, è necessario indicare nella comunicazione, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell’anno.
Il mancato invio del Modello LAV_US comporta, per i datori di lavoro obbligati, l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancata comunicazione dei processi produttivi in serie o in linea catena, per le quali il termine di comunicazione è fissato entro trenta giorni dall’inizio delle attività.
Non è invece sanzionata l’omessa comunicazione ai soli fini di monitoraggio.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro