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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Entro il 16 settembre 2022 si versa all’INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2022 degli operai agricoli

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i datori di lavoro che operano nel settore agricolo e che hanno alle proprie dipendenze operai a tempo indeterminato (oti) o a tempo determinato (otd), entro il prossimo 16 settembre devono effettuare i versamenti all’inps della contribuzione previdenziale riferita al 1° trimestre 2022. di seguito ricordiamo le tempistiche per i versamenti dei contributi trimestrali degli oti e degli otd da effettuarsi utilizzando il modello f24:. 16 settembre anno x per la contribuzione riferita al 1° trimestre dell’anno x;. 16 dicembre anno x per la contribuzione riferita al 2° trimestre dell’anno x;. 16 marzo anno x+1 per la contribuzione riferita al 3° trimestre dell’anno x;. 16 giugno anno x+1 per la contribuzione riferita al 4° trimestre dell’anno x. tali termini non hanno subìto cambiamenti a seguito del passaggio dal sistema “dmag” (trimestrale) al sistema di denuncia mensile “posagri”, pertanto i datori di lavoro continueranno a comportarsi rispettando le scadenze sopra evidenziate. si ricorda che la circolare inps n. 31 del 25 febbraio 2022, ha fissato le aliquote contributive che le aziende agricole devono applicare con riferimento agli operai a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato, stabilendo, per l’anno 2022, le seguenti soglie:. aziende agricole “ordinarie”: aliquota complessiva 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore;. per le aziende agricole “con processi produttivi di tipo industriale”: aliquota complessiva 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. con riferimento alla quota parte di contribuzione a carico del lavoratore dipendente, si precisa che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 121 della legge n. 234/2021) ha introdotto, per l’anno 2022, un esonero dello 0,8% dell’aliquota ivs a carico del lavoratore, successivamente elevato al 2% con riferimento al periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022 (decreto aiuti-bis). con riferimento alle prestazioni naspi, segnaliamo che quest’ultimo istituto trova applicazione, a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento agli oti, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o provenienti dai loro soci. per tale motivo, le imprese e i consorzi interessati dal suddetto cambiamento, saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento per la naspi che sostituirà totalmente il versamento dell’aliquota contributiva del 2,75% previsto per la disoccupazione agricola. il premio assicurativo inail riguardante il settore agricolo è unico e corrisponde a un rischio medio generale uguale per tutti coloro che sono assicurati e per tutte le attività tutelate. anche tale premio viene riscosso dall’inps e le aliquote di contribuzione corrispondenti sono le seguenti:. 10,125%, per l’assistenza infortuni sul lavoro;. 3,1185%, per l’addizionale infortuni sul lavoro. tali percentuali possono subire delle riduzioni correlate a determinate zone tariffarie, in particolare nella misura del:. 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani), quindi la contribuzione sarà pari solo al 25% di quella dovuta;. 68% per i territori svantaggiati, quindi la contribuzione risulterà essere pari al 32% di quella dovuta. con riferimento all’agevolazione riguardante i premi e contributi inail correlata all’andamento infortunistico aziendale, il decreto ministeriale 1° febbraio 2022 ha fissato, per l’anno 2022, una riduzione della contribuzione unificata agricola riscossa dall’inps nella misura del 15,27%. a conclusione della presente circolare, ricordiamo che a seguito di convenzione intervenuta tra le parti (inps e eban) il versamento del contributo all’ente bilaterale agricolo nazionale seguirà le medesime tempistiche previste per i contributi trimestrali. redazione ©riproduzione riservata
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