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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus 200 euro ai lavoratori autonomi e ai professionisti: come determinare la soglia di reddito

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sta per essere pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che si occupa della richiesta dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, a favore dei lavoratori autonomi, come previsto dall’art. 33 del d.l. n. 50/2022. l’indennità una tantum è stata istituita come segnale di sostegno economico volto a favorire il potere d’acquisto di tale categoria di lavoratori e si rivolge, in particolare, ai lavoratori autonomi, ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 (casse privatizzate), che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. tra i requisiti soggettivi richiesti ai beneficiari, ricordiamo che gli stessi devono risultare già iscritti alle gestioni previdenziali sopra citate alla data del 18 maggio 2022 e, alla stessa data, devono avere, oltre alla partita iva attiva, anche effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione previdenziale di iscrizione alla quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. il decreto interministeriale di prossima pubblicazione farà scattare i tempi per l’inoltro della domanda alla rispettiva gestione previdenziale che si presume dovrà decorrere a partire dal prossimo 20 settembre con termine ultimo al 30 novembre 2022. la dotazione finanziaria messa a disposizione di tale iniziativa (600 milioni di euro) risulta sufficientemente capiente rispetto alla platea dei beneficiari, pertanto seppure originariamente si riteneva che la misura rispondesse alle caratteristiche di un click day (dato che l’inps e gli altri enti coinvolti attribuiranno l’indennità sulla base di un ordine cronologico), la capienza del fondo e la definizione di un termine ultimo per la presentazione delle istanze (30 novembre 2022) qualificano l’intervento in modo del tutto diverso. prima di analizzare l’aspetto riguardante la determinazione della soglia limite del reddito complessivo richiesta dalla norma, precisiamo che l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del tuir, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. determinazione del reddito complessivo. come già precisato, per poter richiedere l’erogazione dell’indennità una tantum i beneficiari dovranno avere percepito, nell’anno 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. tuttavia, dal tenore letterale della norma, emergono tecnicità che devono essere prese in considerazione al fine di approdare alla giusta determinazione del valore soglia. più in particolare la disposizione così recita: “in ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.”. a ben vedere, se si seguono le istruzioni del modello redditi 2022 pf, il reddito complessivo, da riportare al rigo rn1, colonna 5, dovrà essere ridotto dei contributi previdenziali ed assistenziali e del reddito della casa di abitazione principale, ma seguendo le relative istruzioni, tale reddito complessivo non considera però i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quale la cedolare secca o l’imposta sostitutiva dei minimi o dei forfettari. tuttavia, essendo palese che l’una tantum spetterà anche a quei soggetti che determinano il reddito in base al regime dei minimi o dei forfettari, bisognerà individuare il reddito complessivo come somma dei vari redditi che confluiscono nel rigo rn1, colonna 5 e del “reddito al netto delle perdite” soggetto ad imposta sostitutiva indicato rispettivamente nel rigo lm10 dai minimi e nel rigo lm38 dai forfettari, prestando attenzione perché tali valori sono già stati decurtati dei contributi previdenziali e assistenziali che trovano capienza nel quadro lm (ma non di quelli eccedenti da riportare al quadro rp). per ultimo, con riferimento alle fatture emesse a cavallo d’anno, si precisa che quelle emesse a dicembre 2021, ma incassate nel 2022 non concorreranno alla determinazione del reddito 2021, diversamente bisognerà computare, per la determinazione della soglia limite di lavoro autonomo ai fini dell’indennità una tantum, quelle emesse nel 2020, ma incassate nel 2021. redazione ©riproduzione riservata
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