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Dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 si è avviata la procedura, che terminerà il 30 novembre 2022, per richiedere l’una tantum da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS o alle proprie Casse previdenziali di appartenenza, secondo le disposizioni recate dall’art. 33, D.L. n. 50/2022 (con riferimento ai 200 euro) e dall’art. 20, D.L. n. 144/2022 (riguardante l’eventuale integrazione di 150 euro).
Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’INPS ha reso i chiarimenti e le istruzioni operative che tracciano il perimetro di applicazione del dispositivo in commento, toccando gli argomenti che maggiormente interessano i potenziali fruitori della misura di sostegno.
Rinviandovi alla lettura della menzionata Circolare INPS, nella presente informativa ripercorriamo, brevemente, i tratti salienti del provvedimento, ponendo particolare attenzione alla definizione della platea dei beneficiari, ai requisiti richiesti e alla modalità di presentazione della domanda.
L’art. 2, D.M. 19 agosto 2022, attuativo della disposizione istitutiva dell’una tantum, ha previsto l’erogazione del sostegno finanziario a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS, nonché ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.
Pertanto, al ricorrere di taluni requisiti (si veda oltre), titolati ad accedere all’indennità una tantum saranno:
Importante precisazione viene fornita dalla circolare in commento laddove si specifica che sono esclusi dal beneficio dell’indennità una tantum, gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla gestione per i Coltivatori Diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Numerosi sono i requisiti che i beneficiari dovranno congiuntamente rispettare per potere accedere all’agevolazione de quo, pertanto di seguito riepiloghiamoli brevemente.
I beneficiari, devono avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
Ricordiamo, inoltre, che per quei soggetti che nello stesso periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il Decreto Aiuti-ter ha istituito un’integrazione di 150 euro all’ordinaria misura di 200 euro; così facendo, a favore di tali ultimi soggetti, l’indennità una tantum sarà riconosciuta nella misura globale di 350 euro.
Per la determinazione del reddito complessivo, l’INPS precisa che il valore reddituale lo si rileva dal Modello Redditi PF 2022, ed è pari alla sommatoria dei redditi contenuta del quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).
Considerato che il valore riportato al rigo RN1, colonna 1, è la risultante della seguente sommatoria: RN1, colonna 5 + RB10, colonna 14 + RB10, colonna 15 + RL10 colonna 6 + LM38, anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva (forfettari) assumeranno rilievo ai fini del calcolo.
Mentre, con riferimento ai contributi previdenziali effettivamente versati, non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
Ricordiamo, inoltre, che l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del TUIR.
Tale erogazione non potrà essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta una sola volta a ciascun avente diritto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
I beneficiari devono risultare iscritti alle gestioni INPS alla data del 18 maggio 2022 e, alla stessa data, devono essere dotati di Partita IVA e aver avviato la propria attività lavorativa.
Con riferimento al possesso della Partita IVA è stato specificato che tale requisito non è richiesto per i coadiuvanti e coadiutori, mentre deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato per i soci o componenti dello studio associato.
Inoltre, l’indennità non spetta al titolare, coadiuvante o coadiutore se per l’attività esercitata non è prevista la Partita IVA.
È obbligatorio avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Tale adempimento non è richiesto a quei contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la citata data del 18 maggio 2022.
Tra i requisiti richiesti troviamo anche che i beneficiari non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 e non devono avere percepito una delle prestazioni previste dagli artt. 31 e 32, D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti.
La data di avvio per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti interessati è decorsa dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 e terminerà il 30 novembre 2022.
La dotazione finanziaria prevista per la misura in commento è tale da prevedere la totale copertura delle domande che ci si attende saranno predisposte e trasmesse agli organi competenti e, pertanto, non dovrebbe esserci il rischio che alcuni beneficiari rimangano esclusi dalla percezione dell’indennità.
Per l’inoltro, esclusivamente in via telematica, della domanda si dovranno utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’INPS, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Diversamente, sarà possibile avvalersi del servizio “Contact Center Multicanale” o dei servizi effettuati dai patronati.
Per accedere al servizio di trasmissione telematica della domanda saranno necessarie le solite credenziali digitali che di seguito riportiamo:
Con riguardo ai professionisti dotati di Cassa autonoma, la presentazione della domanda avverrà seguendo la specifica procedura messa in atto dalla propria cassa previdenziale di appartenenza.