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Andrea Fiumi
pacchetto-ortofloro-plus Bonus bollette esente fino a 600€

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bonus bollette, buoni benzina, buoni spesa, bonus carburante, nelle ultime settimane i mass media ed i giornali non parlano d’altro. abbiamo quindi ritenuto opportuno riprendere l’argomento già trattato qualche settimana fa per fare chiarezza. il bonus bollette non è da confondere con i precedenti “bonus carburante” o “bonus 200€” in quanto si tratta di provvedimenti l’uno diverso dall’altro, sia per quanto attiene la modalità di erogazione, sia per quanto concerne l’assoggettamento fiscale e previdenziale. il decreto aiuti-bis ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del tuir, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori entro il limite complessivo di euro 600,00, per l’anno 2022 non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente. viene inoltre riconosciuta, sempre per l'anno 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito, nel predetto limite di euro 600,00, anche per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale). cosa s’intende per “beni ceduti e servizi prestati”? le aziende possono cedere beni o fornire servizi come ad esempio: buoni benzina, buoni spesa ai propri dipendenti sino alla soglia di esenzione fissata esclusivamente per l’anno 2022 pari ad € 600,00 (in precedenza era € 258,23). il decreto su indicato ha introdotto la possibilità di vedere inclusi (sempre nella soglia esente di € 600,00) anche i rimborsi ai lavoratori relativi alle utenze domestiche quali ad esempio luce, acqua e gas. in sostanza, diversamente dalla precedente previsione dell’art. 51 tuir comma 3, il legislatore ha acconsentito all’erogazione di denaro direttamente al fornitore della somministrazione del servizio oppure al lavoratore finalizzate al rimborso delle spese sostenute previa documentazione comprovante l’effettivo pagamento. non è quindi possibile riconoscere dazioni di denaro ai propri dipendenti senza che le stesse siano giustificate da un documento cartaceo che ne riconduca alla motivazione del riconoscimento economico. il sostantivo bonus (bollette in questo caso), utilizzato da più parti rende l’interpretazione reale della norma fuorviante, in quanto tali somme (diversamente di come era avvenuto con il bonus 200€) non saranno restituite al datore di lavoro o comunque lo stesso non potrà recuperarle in alcun modo, salvo che tali importi potranno essere portati in deduzione dei costi ai fini fiscali. il datore di lavoro non è obbligato ad erogare il rimborso delle utenze ma, nel caso in cui intendesse rimborsare le bollette dell’utenza domestica ai propri lavoratori, dovrà:. farsi consegnare copia del documento intestato al lavoratore dipendente (si attendono chiarimenti nel merito di utenze intestate ad altri familiari);. erogare l’importo presente in bolletta, totale o parziale. resta inteso che il limite di esenzione è fissato in € 600,00;. e potrà:. decidere di riconoscere il rimborso a tutti i propri collaboratori oppure solo ad alcuni di essi;. rimborsare somme eccedenti il limite di € 600,00. in tal caso, l’eccedenza sarà assoggettata a ritenute e contributi;. portare in deduzione dai costi le somme riconosciute ai lavoratori dipendenti. sicuramente l’intento del legislatore è stato un passo in avanti nel favorire supporto ai lavoratori dipendenti di fronte al caro bollette. sicuramente l’elasticità del provvedimento che prevede la non obbligatorietà di erogazione a favore di tutti i lavoratori o categorie omogenee di dipendenti, consente alle aziende una gestione meno rigida rispetto alle previsioni della norma precedente. il vero problema, a parere di chi scrive, però, è legato anche alle aziende che si trovano a dover far fronte ad un ulteriore aumento importante dei costi legati all’energia, al gas e all’acqua. non sappiamo quindi se tale disposizione porterà realmente i benefici sperati anche se, ad onore del vero, si tratta di un provvedimento del tutto nuovo per il nostro ordinamento. andrea fiumi ©riproduzione riservata
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