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Con Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti circa il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro, da corrispondere ad alcune categorie di lavoratori dipendenti secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022.
Tale disposizione, infatti, testualmente recita: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”.
L’erogazione dell’indennità avverrà per il tramite del datore di lavoro sostituto d’imposta il quale, sempre nel mese di novembre 2022, potrà effettuare la compensazione di quanto erogato attraverso la denuncia UNIEMENS.
Considerato il riferimento alle competenze del mese di novembre 2022, l’indennità sarà inserita nella retribuzione riferita a tale mese anche se materialmente erogata in un mese diverso (a dicembre, ad esempio).
Tra le categorie escluse dalla percezione di tale indennità ricordiamo essere presente quella dei lavoratori domestici e quella degli operai agricoli a tempo determinato, in quanto, per questi ultimi, l’istituto della compensazione risulterebbe alquanto articolato tenuto conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori che operano nel settore agricolo.
Tra le condizioni richieste per procedere all’erogazione dell’una tantum in commento, troviamo il rispetto del limite della retribuzione mensile di competenza del mese di novembre 2022, la quale dovrà risultare, in termini di imponibile ai fini previdenziali, non superiore a 1.538 euro.
L’Istituto previdenziale ricorda che potranno accedere al riconoscimento dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
L’importo di 150 euro verrà riconosciuto qualora sussista il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato o parziale) nel mese di novembre 2022 e anche qualora il lavoratore, in tale mese, sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
In particolare, il bonus verrà erogato anche qualora, nel mese di novembre 2022, sia intervenuto un ammortizzatore sociale o qualora il lavoratore risulti indennizzato per un congedo parentale.
Logicamente, in una tale situazione, la verifica del superamento del limite richiesto dalla norma (1.538 euro) potrà essere fatto solamente facendo riferimento alla cosiddetta “retribuzione teorica” rappresentata da quell’importo che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenute le diverse coperture.
Diversamente, l’indennità di 150 euro non potrà essere erogata, pur in presenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, se la retribuzione risulterà azzerata e non coperta da contribuzione figurativa a carico dell’INPS, a causa di una sospensione del rapporto di lavoro, per eventi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Il lavoratore, inoltre, deve rilasciare al proprio datore di lavoro una attestazione firmata che certifichi “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16” del D.L. n. 144/2022 in quanto per tali prestazioni (titolare di pensione o appartenente ad un nucleo familiare dove è presente un percettore del reddito di cittadinanza) è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Da ultimo, ricordiamo che la circolare INPS in commento fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS e per il recupero della citata indennità per il quale è stato istituito come codice causale il nuovo valore “L033”.