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Torniamo a parlare nuovamente del bonus bollette dopo la pubblicazione della Circolare n. 35/E/2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti e specifiche inerenti all’estensione dell'esenzione fiscale a 600,00 euro annui (prima 258,23 euro), con la possibilità di rimborsare al lavoratore dipendente le utenze per servizio idrico, gas naturale ed energia elettrica sempre all’interno del limite su indicato.
L'aumento della soglia di esenzione è previsto soltanto per il periodo d'imposta 2022 e, oltre alle bollette, vi rientrano come da vigente normativa anche il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal lavoratore dipendente.
La Circolare 35/E/2022 conferma le regole generali sempre utilizzate per le concessioni di beni e servizi in natura specificando però che i benefit possono essere corrisposti anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori o a categorie omogenee degli stessi.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che all’interno dei fringe benefit sono ricompresi anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, indicati nell'articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi, prevedendo anche la possibilità di erogare o rimborsare (quindi con dazione di denaro) ai propri lavoratori dipendenti il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
L'Agenzia, nell’ambito del concetto normativo, offre le seguenti indicazioni con particolare riferimento alle spese sostenute riconducibili alle utenze:
In merito al locatore dell’immobile che riversi le spese sul locatario, questi non potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale poiché non sostiene effettivamente la spesa.
Nella Circolare viene specificato che il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione, nel limite di cui all'articolo 51, comma 3 del TUIR.
Al fine di semplificare la gestione, l’Agenzia delle Entrate autorizza, in alternativa alla conservazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, il datore di lavoro ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, all’interno della quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, riportando nel documento le informazioni necessarie utili ad identificare le spese rimborsate e precisamente, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
L’autocertificazione dovrà inoltre contenere un’ulteriore dichiarazione che attesti la circostanza per la quale le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso il medesimo datore di lavoro o presso altri.
Come anticipato, la documentazione potrà fare riferimento a più fatture anche intestate ad un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, purché si tratti del coniuge, di familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR o del locatore qualora nel contratto di locazione sia prevista una forma di addebito analitico e non forfettario in carico al lavoratore o alle persone di cui sopra.
Secondo il principio di cassa allargato, le eventuali somme erogate entro il limite di 600 euro, dovranno essere bonificate entro il 12 gennaio 2023, con la possibilità di riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023, purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.
In conclusione, l'Agenzia ha tenuto a precisare, diversamente da quanto sostenevano alcuni interpreti della materia, che in sede di conguaglio, qualora il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto.