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Ancora novità in materia di regole welfare. Se nella settimana appena conclusa avevamo fornito chiarimenti in merito al bonus bollette e all’innalzamento del limite di esenzione a 600 euro, questa settimana si apre con la bozza del Decreto Aiuti-quater, il quale aumenta ulteriormente il limite appena citato portandolo a 3.000 euro.
Ciò significa, in attesa degli opportuni chiarimenti, che le aziende potranno sostenere i propri lavoratori dipendenti erogando somme a copertura del “caro bollette” sino alla soglia esente di 3.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella settimana passata, si era premurata di fornire opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Aiuti-ter specificando che il limite di esenzione (prima 600 euro) non è da intendersi esclusivamente al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, ma in senso ampio a qualsiasi tipologia di beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente.
La possibilità di erogare dazioni di denaro, però, è riservata esclusivamente al rimborso delle somme pagate direttamente dal lavoratore per le spese relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Per tutti gli altri beni e servizi prestati non è possibile erogare denaro al dipendente ma il rapporto economico deve intercorrere tra azienda e il terzo fornitore del bene e/o servizio.
In attesa di pubblicazione in GU del Decreto Aiuti-quater e di eventuali ulteriori chiarimenti degli enti coinvolti è bene ricordare che rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione fiscale anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari individuati dall'art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Il datore di lavoro dovrà necessariamente acquisire e conservare i giustificativi della spesa oppure una dichiarazione su atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione dovrà contenere gli estremi della bolletta e l’attestazione del possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche per le quali il datore di lavoro riconosce il rimborso delle utenze.