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Il Decreto Legislativo “Equilibrio” n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto, riporta una serie di disposizioni attuative della direttiva (UE) 2019/1158 finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza.
Con la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS interviene nuovamente sul tema e fornisce indicazioni operative relativamente al congedo di paternità obbligatorio e ai congedi parentali, nonché circa la nuova maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
In merito al congedo di paternità obbligatorio, questo consiste in dieci giorni lavorativi a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque successivi alla data del parto.
È fruibile anche in via non continuativa e anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio, non è frazionabile ad ore. In caso di parto plurimo la durata è raddoppiata a venti giorni.
L’Istituto chiarisce che il congedo spetta a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, tra cui i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, previa sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.
Non spetta invece ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi.
La comunicazione al datore di lavoro deve avvenire in forma scritta, con un anticipo non minore di cinque giorni in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Tale forma può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Durante i periodi di fruizione, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione globale giornaliera, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi.
Anche in materia di congedi parentali vengono introdotte novità. Questi, come si ricorda, consistono in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e, trattandosi di libera scelta, si differenziano dai congedi obbligatori di paternità e maternità conseguenti alla nascita del figlio.
Per questi, il limite massimo di fruizione per i lavoratori dipendenti aumenta da sei a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruirne viene esteso dai sei fino ai dodici anni di vita del bambino.
A ciascun genitore spettano tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. Un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi può essere fruito in via alternativa.
In caso di astensione congiunta, sono dieci i mesi godibili, eventualmente elevati a undici nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (sempre entro dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia).
I mesi di congedo indennizzabili dall’INPS sono nove, da fruire sempre entro i dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia minima, i mesi di congedo indennizzati sono dieci mesi (elevabili a undici).
Viene, inoltre, modificato l'importo spettante per i periodi di congedo parentale andando ad equiparare la retribuzione media globale giornaliera da prendere come riferimento a quella del congedo di maternità. Vengono ricompresi, pertanto, i ratei giornalieri relativi alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
In materia di maternità anticipata delle lavoratrici autonome, si introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto nei casi di gravidanza a rischio. A tal fine occorre presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile.
Condizione di fruibilità è la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso e per i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D. Lgs n. 105/2022.