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Uno, due, ter e Decreto Aiuti-quater
Il 18 novembre 2022, è stato pubblicato in GU il D.L.18 novembre 2022 n. 176, che ha confermato (come già in precedenza si era letto nella bozza del documento) il limite di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro, esclusivamente per l’anno 2022.
Ciò significa che sarà assolutamente opportuno porre attenzione alle operazioni di conguaglio fiscale, ma anche al periodo entro il quale è possibile erogare somme esenti nell’anno 2022. Infatti, secondo il principio di cassa allargata, la data ultima entro la quale il limite di esenzione avrà valore sarà il 12 gennaio 2023.
A seguito dell’importante innalzamento della soglia limite dei compensi in natura, porre particolare attenzione alle operazioni di conguaglio risulterà fondamentale laddove al dipendente sia stato riconosciuto, ad esempio, l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale; infatti, se in precedenza la minore soglia di esenzione comportava la totale imponibilità dei compensi in natura erogati, con la nuova impostazione normativa molti datori di lavoro saranno tenuti alla restituzione ai propri dipendenti di quanto trattenuto in precedenza.
Di seguito, facciamo un breve excursus della normativa in materia di fringe benefits, per poi addentrarci nelle ultime disposizioni.
Partiamo quindi dall’art. 51, comma 3 del TUIR, il quale prevede che non concorrano a formare reddito da lavoro dipendente quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente e a suoi familiari nel limite annuo di 258,23 euro.
Sono da considerare inclusi, nella medesima soglia di esenzione, anche i c.d. fringe benefits per:
Il Decreto Aiuti-bis è successivamente intervenuto, innalzando, per il solo anno 2022, la soglia ad euro 600, includendo anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas.
Oggi siamo arrivati al Decreto Aiuti-quater il quale riprende la normativa e la modifica ulteriormente, portando la soglia di esenzione a 3.000 euro.
Pertanto per l'anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale
Il Datore di Lavoro non è obbligato a riconoscere al lavoratore alcun rimborso o fringe benefit, ma semplicemente potrà decidere in autonomia se procedere o meno ed inoltre potrà anche definire ad personam la possibilità di erogare il fringe benefit.
Inoltre le aziende, diversamente da com’è stata da qualcuno interpretata la norma, potranno portarsi in deduzione dai costi le somme eventualmente erogate senza che tale esborso economico venga considerato ad esempio un credito di imposta e non potranno nemmeno considerarlo un valore da portare a “compensazione” in F24.
Pertanto, i datori di lavoro che intendono riconoscere beni e valori quali:
potranno farlo entro il 12/01/2023, mentre in caso di rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas) gli stessi dovranno farsi consegnare il documento ufficiale che attesti il pagamento delle bollette oppure una dichiarazione su atto notorio.