Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’INPS è intervenuto più volte in materia di Bonus 150 euro, al fine di fornire maggiori precisazioni e ulteriori risposte ai dubbi sorti in merito all’erogazione dell’indennità.
Gli aventi diritto all'indennità una tantum sono i lavoratori con una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro. In presenza di tale requisito, nonché, previa consegna da parte del dipendente al datore di lavoro della dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti, l’importo sarà erogato nella busta paga di novembre.
Il lavoratore che intenda ricevere l’indennità, dovrà obbligatoriamente presentare al proprio datore di lavoro la dichiarazione (per il fac-simile si veda allegato alla nostra precedente informativa del 25 ottobre 2022) in tempo utile per l’elaborazione dei cedolini/buste paga di novembre. Si consiglia di invitare i propri collaboratori a consegnare la dichiarazione entro e non oltre il 30 di novembre.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità spetta una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
In materia, l'INPS ha chiarito che l'indennità deve essere erogata solo nel caso di sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 (circolare 17 ottobre 2022, n. 116).
Con successivo messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, è stato inoltre specificato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura aggiuntiva di tale mensilità.
Come noto, il datore di lavoro che erogherà il bonus 150 euro ai lavoratori che ne fanno richiesta, compenserà immediatamente (Modello F24 in scadenza al 16 dicembre 2022) e direttamente sui contributi la somma anticipata per conto dell’Istituto.
Previa domanda, l'INPS erogherà l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, sempre nel 2021, possano vantare almeno cinquanta contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro nel medesimo anno, i quali non siano più in forza nel mese di novembre 2022.
In riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, l'Istituto ha chiarito che il pagamento diretto da parte del datore di lavoro è da considerare soltanto residuale e solo nel caso in cui gli stessi risultino in forza nel mese di novembre 2022. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro dovranno erogare l'indennità unitamente alla retribuzione di competenza del medesimo mese.
L’indennità verrà invece erogata automaticamente ai lavoratori a tempo determinato, non più in forza, che nel mese di novembre percepiscono la NASpI.
Per quest’ultima categoria, gestita diversamente rispetto alla precedente (lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti), l’erogazione dell’indennità di 150 euro per il tramite dei datori di lavoro è esclusa.
L’erogazione dell’indennità avverrà infatti da parte dell’Istituto previa presentazione di apposita domanda entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
L’indennità verrà invece erogata, d’ufficio dall’INPS, ai beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, senza necessità di ulteriore domanda.
L’erogazione dell’indennità è subordinata ad apposita domanda anche per i collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca; i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per le categorie di lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento della stessa avverrà nel mese di febbraio 2023.
Anche per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, l’indennità è corrisposta d'ufficio, senza necessità di domanda, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. Viene esclusa l'erogazione ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità ad altro titolo. L'Istituto procederà ad effettuare i necessari controlli.
Per i lavoratori domestici, è prevista l'erogazione d’ufficio dell’indennità, nel mese di novembre 2022, qualora questi siano già beneficiari della precedente indennità una tantum di 200 euro e a condizione che il lavoratore abbia in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.
L'INPS chiarisce che l'indennità una tantum di 150 euro è corrisposta d'ufficio anche ai soggetti che risultino titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione, nonché di trattamenti di natura assistenziale. Per le specifiche in merito alle categorie di soggetti ricompresi e ai requisiti richiesti, si rimanda alla circolare INPS n. 127 del 16 novembre 2022.