Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il datore di lavoro deve adoperarsi velocemente (entro il 12 gennaio 2023) per acquisire e conservare la documentazione probatoria che attesti il sostenimento delle spese da parte dei lavoratori, con riferimento ai compensi in natura nella nuova misura di 3.000 euro.
Tutto ciò a fronte del fatto che, in base all’art. 12 del D.L. n. 115/2022, con esclusivo riferimento all’anno 2022, “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo”.
Questo comporta che, oltre all’innalzamento della soglia limite delimitante la quota di non concorrenza alla determinazione della base imponibile, in capo al dipendente, dei compensi in natura percepiti, sono stati inseriti tra i benefit anche le erogazioni finanziarie che coprono il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.
Sulla disposizione in commento, si sono già espressi numerosi esperti della materia e, tra questi, Assonime, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In una sua circolare di recente pubblicazione, ha escluso dalle utenze domestiche quelle spese riconducibili al collegamento ad Internet, così come ha espresso perplessità nel fare rientrare tra i costi rimborsabili anche quelli generati dalla ricarica privata dei veicoli elettrici.
Ricordiamo, inoltre, che la stessa disposizione ha incluso tra le spese in commento le utenze per uso domestico sostenute dal condominio e, successivamente, ripartite tra i condòmini per la quota parte di loro competenza.
Parimenti, anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile, ma addebitate analiticamente al locatario o chi per lui ne sostiene il carico finanziario, potranno essere oggetto di rimborso, se debitamente documentate al proprio datore di lavoro.
Quello che rileva, ai fini che qui interessano, è che le utenze devono riferirsi ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o da suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Considerato che la gestione legata al controllo amministrativo di tali spese è riservata al datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare n. 35/E/2022, ha cercato di rendere più agevole la verifica di tale documentazione probatoria, consentendogli di acquisire un’autocertificazione, resa dal dipendente a norma del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze rimborsate.
In tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), dovranno essere inseriti i seguenti elementi:
Inoltre, si ritiene fondamentale rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione che confermi che le spese da lui rimborsate non sono state oggetto di ulteriori rimborsi (totali o parziali) da parte di altri datori di lavoro, al fine di evitare la duplicazione fraudolenta del beneficio.