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Con il Messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, l’INPS, una volta terminata la prima fase di controllo delle domande ricevute, ha reso le istruzioni per la presentazione delle richieste di eventuale riesame da parte dei richiedenti le cui domande siano state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.
Ci riferiamo alle domande presentate per il riconoscimento dell’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, da parte delle seguenti categorie di lavoratori:
La procedura utilizzata per la verifica delle domande pervenute ha consentito la centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici circa i requisiti, le incompatibilità e le incumulabilità normativamente previste.
Le risultanze di tali controlli possono essere consultate, sia da parte del Patronato che dal cittadino, accedendo con le proprie credenziali sul sito dell’INPS (www.inps.it), tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”.
In caso di esito negativo, è previsto che il contribuente possa presentare istanza di riesame entro il termine (non perentorio) di novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o, se successivo, dal momento in cui si viene a conoscenza del mancato accoglimento della domanda di indennità una tantum.
Allegato al messaggio dell’INPS, è riportato il dettaglio delle motivazioni che hanno portato al rifiuto della domanda e la documentazione richiesta al soggetto interessato, qualora intenda chiedere il riesame della pratica.
Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, ad esempio, l’INPS ricorda quali sono le condizioni per poter accedere all’indennità in commento, specificando che i contratti devono risultare attivi al 18 maggio 2022, che il reddito derivante dalla suddetta attività, per l’anno 2021, non deve risultare superiore a 35.000 euro, che non si deve essere titolari (alla data del 18 maggio 2022) di trattamenti pensionistici di cui all’art. 32, comma 1, D.L. n. 50/2022 e che si deve risultare iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.
L’iscrizione alla Gestione Separata può essere perfezionata anche in sede di riesame della pratica e, quindi, non ne comprometterà l’eventuale esito positivo.
Qualora l’incompatibilità contestata si riferisca all’iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, sarà cura del contribuente predisporre un’autocertificazione che attesti la richiesta di cessazione dell’iscrizione a tale forma previdenziale e, con riferimento ai Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri, nonché agli Imprenditori Agricoli Professionali, che attesti la cessazione della propria posizione presso la CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.
Relativamente ai lavoratori stagionali, nel cui ambito rientrano anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, tra i requisiti da controllare ricordiamo:
Nel caso di cancellazione retroattiva effettuata al solo scopo di rientrare nei parametri quantitativi delle giornate richieste, l’INPS ha chiarito che l’indennità si considererà indebita e pertanto dovrà essere restituita.
Mentre, qualora si intenda giustificare la propria posizione in termini di giornate effettivamente lavorate, al lavoratore agricolo sarà richiesto di presentare il contratto, le buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente, di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel periodo previsto dalla normativa di riferimento.