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Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, assicurando le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, l’art. 1, commi da 343 a 354, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, introduce il nuovo contratto di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato.
La misura, applicabile nel biennio 2023-2024 in via sperimentale, consente alle imprese agricole di utilizzare le prestazioni occasionali entro un massimo di 45 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore (nel settore agricolo, si ricorda, sono sufficienti 51 giornate lavorative per maturare il diritto alla disoccupazione e agli assegni familiari).
Le prestazioni occasionali possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Tra questi rientrano i seguenti soggetti:
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i Contratti Collettivi Nazionali e provinciali di Lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dal lavoratore un’autocertificazione circa la propria condizione soggettiva.
Inoltre, prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare al competente Centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996.
Nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima ammessa devono essere computati considerando esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.
L’iscrizione dei lavoratori occasionali nel Libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro.
I compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
L’obbligo di informativa al lavoratore di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 152/1997, si intende assolto con la mera consegna di copia della comunicazione di assunzione.
Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota prevista per i territori svantaggiati, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, sulla base delle modalità che saranno definite dall’INPS e dall’INAIL.
Il compenso del prestatore di lavoro agricolo occasionale è determinato sulla base della retribuzione stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali e provinciali di Lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La retribuzione percepita dal lavoratore è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In caso di superamento del limite di durata, pari a 45 giorni annui, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, oppure in caso di utilizzo di lavoratori diversi da quelli ammessi alla tipologia contrattuale in esame, trova applicazione la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione.
La sanzione non è tuttavia applicata qualora il ricorso a lavoratori privi dei requisiti oggettivi richiesti derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
In ogni caso, non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.