Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, l’INPS ha reso gli attesi chiarimenti circa le modifiche apportate dall’art. 1, commi 191 e 192, Legge n. 234/2021, alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), in relazione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 148/2015, come novellati dall’art. 1, commi 191 e 192, Legge n. 234/2021, hanno ampliato, con effetto dal 1° gennaio 2022, la platea dei destinatari delle integrazioni salariali.
In particolare, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono beneficiare dei trattamenti CISOA anche i lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello).
A fronte di questa estensione, dal 1° gennaio 2022, le imprese agricole interessate sono tenute al versamento del contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello (le imprese agricole operanti in zone montane o zone svantaggiate possono comunque fruire degli sgravi contributivi loro riconosciuti).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. “5.01.01” e “5.01.02” senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine di recepire, anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, le contribuzioni in esame.
Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio a dicembre 2022 per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro dovranno valorizzare, all’interno dei flussi:
il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Contributo CISOA anno 2022”, indicando nell’elemento <AltroImponibile>, l’imponibile dell’anno 2022, e nell’elemento <ImportoADebito>, il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.
Tali operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in esame.
In questa ipotesi, in sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022, sarà calcolata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà quindi aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento dell’1,50% dell’imponibile contributivo.