Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio 2023 proroga i criteri di riduzione contributiva già previsti dalla precedente Legge di Bilancio che prevedeva, per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dello 0,8%.
Il D.L. 115/2022 aveva successivamente aumentato lo sgravio di 1,2 punti percentuali, portandolo al 2% per gli ultimi 6 mesi del 2022, quindi in relazione al periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
Il nuovo testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (quota IVS) di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nella misura del 2% e del 3%, a seconda dell’ammontare dell’imponibile previdenziale.
In presenza di un reddito imponibile previdenziale, parametrato su base mensile per tredici mensilità:
La manovra fornisce, così, continuità al precedente indirizzo, non solo confermando l’esonero in questione nella misura del 2%, ma portandolo al 3% per i redditi più bassi.
Considerato che, sulla generalità dei lavoratori dipendenti, grava una quota IVS pari al 9,19% (8,84% per l’agricoltura), l’aliquota applicabile per il solo anno 2023 risulterebbe essere pari a:
Su base annua, il risparmio per i redditi sino a 15.000 euro è di circa 450 euro, per raggiungere i 680 euro circa per i redditi complessivi di 35.000 euro.
In attesa dei consueti chiarimenti da parte dell’INPS, dovranno considerarsi valevoli le indicazioni già fornite con la circolare n. 43/2022.
In particolare, beneficiari dello sconto sono tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, inclusi i rapporti di apprendistato, ma esclusi i lavoratori domestici.
Concludendo, è opportuno precisare che l’esonero non costituisce un incentivo all’occupazione; conseguentemente, non vedendosi integrata la fattispecie di aiuti di stato, il diritto alla fruizione dell’agevolazione non risulta subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.