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Con il Messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, l’INPS ha comunicato che, entro il prossimo 21 febbraio 2023, i datori di lavoro dovranno trasmettere i dati dei compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022, in relazione ai quali l’istituto previdenziale è tenuto a svolgere l’attività di sostituto d’imposta.
L’INPS, infatti, è tenuto ad effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, le operazioni di conguaglio fiscale, per poi trasmettere le relative Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
I flussi trasmessi oltre il termine del 21 febbraio non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi, tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente precisato al contribuente, nelle annotazioni, il conseguente obbligo di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata mediante l’applicazione Comunicazione Benefit Aziendali, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, al percorso: Prestazioni e servizi > Prestazioni > Accesso ai servizi per aziende e consulenti.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio, è presente un collegamento ipertestuale (Comunicazione Benefit Aziendali) che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere tra le seguenti opzioni:
In conclusione, si rammenta che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, ha incrementato a 3.000 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (il superamento di tale limite, si ricorda, determina l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo dei benefit erogati).
Inoltre, nel novero dei compensi in natura che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, sono state ricomprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.