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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Buoni benzina detassati per tutto il 2023

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il c.d. decreto trasparenza, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, ripropone, per tutto il 2023, la detassazione dei buoni benzina ceduti ai lavoratori dipendenti. in particolare, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 5/2023, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, tuir, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. rispetto a quanto previsto dalla bozza del decreto approvata dal consiglio dei ministri, che accordava la proroga alla detassazione dei buoni benzina prevista, per il 2022, dall’art. 2, d.l. n. 21/2022, solo al primo trimestre 2023, la formulazione definitiva della norma riconosce la detassazione dei buoni benzina di importo fino a 200 euro a tutta l’annualità 2023. ambito di applicazione. l’agevolazione in esame riguarda i datori di lavoro privati, tra i quali sono compresi i lavoratori autonomi ed i soggetti che non svolgono un’attività commerciale (sempre che, naturalmente, dispongano di propri lavoratori dipendenti). a norma dell’art. 95, tuir, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni benzina è integralmente deducibile dal reddito d’impresa. ambito oggettivo. i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per autotrazione (ad esempio, benzina, gasolio, gpl e metano), nonché, come indicato dall’agenzia delle entrate, per la ricarica di veicoli elettrici. i buoni benzina possono essere attribuiti alla generalità dei titolari di redditi di lavoro dipendente, senza che ricorra alcun limite reddituale ai fini della fruizione del beneficio. rapporti con gli altri fringe benefit aziendali. così come precisato dall’agenzia delle entrate, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3, tuir, per la generalità dei fringe benefit aziendali. nell’anno 2023, di conseguenza, i datori di lavoro possono attribuire ai propri lavoratori dipendenti:. buoni benzina entro un valore complessivo di 200 euro per ciascun lavoratore;. altri beni e servizi (fringe benefit), compresi eventuali ulteriori buoni benzina, entro un valore complessivo di 258,23 euro per ciascun lavoratore;. senza che tali erogazioni in natura formino reddito in capo al lavoratore dipendente. tuttavia, l’erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore alla soglia di 200 euro annui, determina la tassazione integrale dell’intero valore dei buoni carburante attribuiti al lavoratore. allo stesso modo, l’erogazione di compensi in natura di ammontare superiore alla soglia di 258,23 euro annui, comporta la tassazione integrale dell’intero valore dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore. redazione ©riproduzione riservata
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