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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Le novità sul lavoro occasionale per il 2023: regole ad hoc per il settore agricolo

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la legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, all’art. 1, commi da 352 a 354, ha rivisto la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, prevedendo, per il settore agricolo, una disciplina transitoria applicabile nelle annualità 2023 e 2024. i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due modalità: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale. libretto di famiglia. si tratta di assunzioni poste in essere esclusivamente da datori di lavoro, persone fisiche, non nell’esercizio di attività d’impresa o professionali, al fine di remunerare le prestazioni occasionali rese in loro favore per:. piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;. insegnamento privato supplementare. l’art. 1, comma 368, legge n. 205/2017, ha esteso l’utilizzo del libretto di famiglia alle società sportive di cui alla legge n.91/1981. l’inps, con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, ha ribadito l’estensione della disciplina anche alle prestazioni occasionali rese dagli steward (cfr. la circolare n. 95/2018) per le attività di cui al decreto 8 agosto 2007 del ministero dell'interno, successivamente sostituito dal decreto 13 agosto 2019 del ministero dell’interno. contratto di prestazione occasionale. l’acquisizione con modalità semplificate di prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, di modesta entità, può essere invece effettuata da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. dal 2023, al fine dell’accesso alla disciplina del contratto di prestazione occasionale, è necessario verificare il rispetto dei seguenti limiti di compenso annuo:. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro. la precedente disciplina negava la possibilità di accesso al contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che avevano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, tale limite è stato esteso, dal 2023, a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. nel rispetto di detti limiti, dal 2023, il contratto di prestazione occasionale non è più precluso alle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ateco “93.29.1”. tale contratto è tuttavia vietato per il settore agricolo. verifica del limite di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. l’inps, con circolare n. 107/2017, aveva illustrato le modalità con cui verificare la soglia degli occupati che preclude l’accesso al contratto di prestazione occasionale. in tale documento l’istituto ha precisato che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito dal semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. ad esempio, se la prestazione è resa a partire dal giorno 15 febbraio 2023, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da giugno 2022 (ottavo mese precedente) a novembre 2022 (terzo mese precedente). ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento &forzaaziendale&> nella dichiarazione contributiva uniemens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. pertanto, ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’art. 9, d.lgs. n. 81/2015. i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’art. 18, d.lgs. n. 81/2015. nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. per le aziende di nuova costituzione, il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. il nuovo regime sperimentale per il settore agricolo. come sopra anticipato, il contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato per le attività agricole. per il biennio 2023-2024, in via sperimentale, la legge di bilancio 2023 ha disposto l’istituzione di un rapporto di lavoro occasionale specifico per il settore agricolo, che potrà essere attivato per il reclutamento di manodopera in relazione alle attività di natura stagionale. tale rapporto di lavoro è soggetto ai seguenti limiti:. la durata del rapporto non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore;. la prestazione può essere resa esclusivamente da: pensionati, lavoratori disoccupati che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nel triennio precedente, titolari di reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà. prima dell’avvio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve darne comunicazione al centro per l’impiego attraverso l’invio della comunicazione unilav. il ministero del lavoro, con nota n. 462 del 20 gennaio 2023, ha comunicato l’aggiornamento della tabella contratti del modello unilav, nella quale è ora presente il codice “h.03.03” che identifica la nuova tipologia di lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge n. 197/2022. nel comunicato, il ministero ha precisato che i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. per il datore di lavoro, gli adempimenti richiesti da questa nuova disciplina ricalcano, sostanzialmente, quelli previsti per l’assunzione degli operai agricoli a tempo determinato (otd). redazione ©riproduzione riservata
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