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Nel settore dell’edilizia, al fine di escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e, contestualmente, di promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività, è stata introdotta la verifica di congruità della manodopera, da eseguirsi obbligatoriamente per tutte le aziende che applicano i Contratti Collettivi Nazionali e territoriali del settore edile.
La misura di controllo è stata introdotta dal 1° novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021. Dalla suddetta data, ogni impresa di costruzioni ha l’obbligo di comunicare alla cassa edile territorialmente competente, mensilmente e per ogni cantiere, il numero di persone che hanno lavorato ad un’opera e la quantità di ore di lavoro impiegate per la sua esecuzione.
La verifica si applica agli appalti pubblici, nonché ai lavori privati, per le opere il cui valore risulti complessivamente superiore ad euro 70.000. Questa è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Come anticipato, l’attestazione di congruità è richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dall'impresa affidataria o dal committente.
Per i lavori pubblici la richiesta è avanzata dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.
In caso di insussistenza della congruità della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, attraverso il versamento, presso la stessa Cassa, dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. La congruità negativa può essere recuperata dall'impresa affidataria anche con l'esibizione della documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa
In caso di mancata regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente provvede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese irregolari.
L'esito negativo della verifica di congruità che non sia regolarizzato, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online.
Da ultimo, l’accordo nazionale sottoscritto dalle Parti Sociali lo scorso 7 dicembre, in attuazione del D.M. 143/2021, ha previsto, a partire dal prossimo 1° marzo, nell'ambito della verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili, la nuova procedura informativa di alert veicolata dal sistema CNCE_Edilconnect, per il tramite della Cassa edile territorialmente competente.
La nuova procedura prevede che, a seguito dell'invio della denuncia di nuovo lavoro alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest'ultima generi una PEC all'impresa affidataria e al committente, al fine di informarli che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che dovrà essere richiesta secondo le preesistenti tempistiche.
L'accordo descrive la nuova procedura e le prescrizioni e deroghe previste.
In particolare, per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa.
A decorrere dal 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di Alert. Le Casse Edili/Edilcasse non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti.