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Testo apertosul supplemento ordinario n. 43/l alla gazzetta ufficiale n. 303/2022, è stata pubblicata la legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, contenente molteplici novità, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2023. esaminiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro introdotte dalla manovra di bilancio. sgravio contributivo quota ivs a carico dei lavoratori. come noto, l’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021, c.d. legge di bilancio 2022, ha accordato, in via eccezionale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, un esonero dello 0,8% sulla quota ivs a carico dei lavoratori dipendenti. tale esonero trovava applicazione a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. in seguito, l’art. 20, comma 1, d.l. n. 115/2022, c.d. decreto aiuti-bis, ha stabilito, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati in tali periodi, l’incremento al 2% dell’esonero contributivo. da ultimo, l’art. 1, comma 281, legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, che l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021, sia riconosciuto nella misura del 2%, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. inoltre, qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, lo sgravio contributivo è riconosciuto nella maggior misura del 3%. sgravio 2%. opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. sgravio 3%. opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. lo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 281, legge n. 197/2022, opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. l’esonero deve essere applicato sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità. la verifica del rispetto della soglia reddituale maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, deve essere quindi effettuata nel singolo mese di paga. di conseguenza, in caso di retribuzione superiore a 1.923 euro mensili, ma inferiore o pari a 2.692, l’esonero dovrà essere applicato nella misura del 2%, mentre, in caso di retribuzione inferiore o pari a 1.923 euro mensili, lo sgravio potrà essere applicato nella maggior misura del 3%. come detto, la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga e, pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali ivs dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, entità diverse, in base alla retribuzione effettivamente percepita, oppure non dovrà essere applicata in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. come sopra anticipato, l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. di conseguenza, nel mese di competenza di dicembre 2023, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:. sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);. sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%). nel caso in cui, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:. sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);. sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi, nel mese di erogazione, l’importo di 224 euro (2.692 euro / 12) o di 160 euro (1.923 euro / 12). lo sgravio in esame è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, compreso l’esonero previsto dall’art. 1, comma 137, legge n. 234/2021, riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. con circolare n. 7 del 22 gennaio 2023, l’inps ha reso le istruzioni operative e contabili per la gestione dei connessi adempimenti, posti a carico dei datori di lavoro. è comunque possibile far riferimento anche alla circolare n. 43/2022 e al messaggio n. 3499/2022 dell’inps, relativi allo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021. esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza. l’art. 1, comma 294, legge n. 197/2022, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza. in particolare, ai datori di lavoro privati che, nel corso dell’anno 2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti percettori del reddito di cittadinanza, è riconosciuto l’integrale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; sono invece esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico. il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. l’esonero contributivo in esame è alternativo a quello previsto dall’art. 8, d.l. n. 4/2019 che, si ricorda, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a cinque mensilità. in conclusione, si evidenzia che l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. esonero contributivo assunzione giovani under 36. l’art. 1, comma 294, legge n. 197/2022, accorda la proroga all’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1, comma 10, legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021, già riconosciuto a favore dei datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumono giovani under 36. in particolare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale contributivo, entro un importo massimo pari a 8.000 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni abruzzo, basilicata, calabria, campania, molise, puglia, sardegna e sicilia). l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. esonero contributivo assunzioni di donne svantaggiate. l’art. 1, comma 298, legge n. 197/2022, conferma anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo riconosciuto per l'assunzione di donne svantaggiate di cui all’art. 1, comma 16, legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021. in particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, effettuate nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:. donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre dodici mesi;. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. anche in questo caso l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. decontribuzione giovani imprenditori agricoli. l’art. 1, comma 300, legge n. 197/2022, accorda l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 503, legge n. 160/2019, c.d. legge di bilancio 2020, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (iap) di età inferiore a 40 anni. l’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali ivs e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, opera per un periodo massimo di ventiquattro mesi. smart working. l’art. 1, comma 306, legge n. 197/2022, conferma, pur limitatamente al primo trimestre 2023, la possibilità per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che di quello privato, di lavorare in smart working. prestazioni occasionali. l’art. 1, commi da 342 a 354, legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dei c.d. voucher lavoro di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, incrementando il limite massimo dei compensi e ampliando la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale. è previsto, in particolare, l’aumento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. resta, invece, confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun singolo prestatore nel corso dell’anno civile. in buona sostanza, dal 1° gennaio 2023, ciascun utilizzatore potrà erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di compensi che ciascun singolo prestatore può percepire nel corso dell’anno, pari a 5.000 euro. è poi ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. infatti, possono ora ricorrere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci (invece di cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. l’innalzamento del limite della forza lavoro a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato è applicabile anche da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (a favore delle quali, in precedenza, il limite era invece di otto lavoratori), per le quali è altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.). da ultimo, la c.d. legge di bilancio 2023 precisa che la disciplina delle prestazioni occasionali è applicabile anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ateco 93.29.1. prestazioni occasionali in agricoltura. l’art. 1, comma 343, legge n. 197/2022, introduce un regime sperimentale, applicabile nel biennio 2023-2024, dalle aziende del settore agricolo (le quali sono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato). a favore delle imprese agricole è previsto, in particolare, il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo indeterminato riferite ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto. nell’ambito del settore agricolo, le prestazioni occasionali possono essere rese dai seguenti soggetti:. persone disoccupate e percettori della naspi, della dis-coll, del reddito di cittadinanza o degli ammortizzatori sociali;. pensionati di vecchiaia o di anzianità;. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dal lavoratore occasionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla novella normativa. l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale deve essere comunicata, prima dell’inizio della prestazione, al competente centro per l’impiego, mediante la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, d.l. n. 510/1996 (il c.d. modello unilav). nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita devono essere computati prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, e non la durata del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. con nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato l’aggiornamento del modello unilav, al fine di recepire la nuova disciplina sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2023. in particolare, nella tabella contratti del modello è stato inserito il nuovo codice h.03.03, “prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. assegno unico universale. l’art. 1, commi 357 e 358, legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dell’assegno unico universale di cui al d.lgs. n. 230/2021, aumentando gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendendo strutturali gli incrementi previsti per il 2022 a favore dei figli maggiorenni disabili e aumentando la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli. è previsto, in particolare, l’incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad 1 anno, oppure a 3 anni, qualora l’isee del nucleo familiare sia d’importo pari o inferiore a 40.000 euro. inoltre, a favore dei nuclei familiari con figli maggiorenni disabili a carico, sono resi strutturali gli incrementi degli importi dell’assegno unico già previsti per il 2022 dall’art. 38, d.l. n. 73/2022, c.d. decreto semplificazioni. di conseguenza, a tutti i figli affetti da disabilità, a carico del nucleo familiare, è riconosciuto, in via strutturale e senza limiti di età, un importo base massimo pari a 175 euro. infine, con effetto dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo familiare, è incrementata del 50%, giungendo di conseguenza a 150 euro mensili. quota 103. l’art. 1, commi da 283 a 285, legge n. 197/2022, introduce una nuova possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato (c.d. quota 103). in particolare, al trattamento pensionistico anticipato possono accedere i soggetti che, entro il 31 dicembre 2023, hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di quota 103, rimangono in servizio, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. le modalità attuative di quota 103 saranno definite da un apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali. opzione donna. l’art. 1, comma da 292, legge n. 197/2022, conferma per tutto il 2023 il trattamento pensionistico anticipato a favore delle donne, introducendo, tuttavia, nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2022. in particolare, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;. hanno una riduzione della capacita lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il ministero per le imprese e il made in italy (in questa ipotesi, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli). redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale sul supplemento ordinario n. 43/l alla gazzetta ufficiale n. 303/2022, è stata pubblicata la legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, contenente molteplici novità, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2023. esaminiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro introdotte dalla manovra di bilancio. sgravio contributivo quota ivs a carico dei lavoratori. come noto, l’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021, c.d. legge di bilancio 2022, ha accordato, in via eccezionale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, un esonero dello 0,8% sulla quota ivs a carico dei lavoratori dipendenti. tale esonero trovava applicazione a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. in seguito, l’art. 20, comma 1, d.l. n. 115/2022, c.d. decreto aiuti-bis, ha stabilito, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati in tali periodi, l’incremento al 2% dell’esonero contributivo. da ultimo, l’art. 1, comma 281, legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, che l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021, sia riconosciuto nella misura del 2%, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. inoltre, qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, lo sgravio contributivo è riconosciuto nella maggior misura del 3%. sgravio 2%. opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. sgravio 3%. opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. lo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 281, legge n. 197/2022, opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. l’esonero deve essere applicato sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità. la verifica del rispetto della soglia reddituale maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, deve essere quindi effettuata nel singolo mese di paga. di conseguenza, in caso di retribuzione superiore a 1.923 euro mensili, ma inferiore o pari a 2.692, l’esonero dovrà essere applicato nella misura del 2%, mentre, in caso di retribuzione inferiore o pari a 1.923 euro mensili, lo sgravio potrà essere applicato nella maggior misura del 3%. come detto, la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga e, pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali ivs dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, entità diverse, in base alla retribuzione effettivamente percepita, oppure non dovrà essere applicata in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. come sopra anticipato, l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. di conseguenza, nel mese di competenza di dicembre 2023, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:. sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);. sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%). nel caso in cui, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:. sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);. sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi, nel mese di erogazione, l’importo di 224 euro (2.692 euro / 12) o di 160 euro (1.923 euro / 12). lo sgravio in esame è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, compreso l’esonero previsto dall’art. 1, comma 137, legge n. 234/2021, riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. con circolare n. 7 del 22 gennaio 2023, l’inps ha reso le istruzioni operative e contabili per la gestione dei connessi adempimenti, posti a carico dei datori di lavoro. è comunque possibile far riferimento anche alla circolare n. 43/2022 e al messaggio n. 3499/2022 dell’inps, relativi allo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 121, legge n. 234/2021. esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza. l’art. 1, comma 294, legge n. 197/2022, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza. in particolare, ai datori di lavoro privati che, nel corso dell’anno 2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti percettori del reddito di cittadinanza, è riconosciuto l’integrale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; sono invece esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico. il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. l’esonero contributivo in esame è alternativo a quello previsto dall’art. 8, d.l. n. 4/2019 che, si ricorda, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a cinque mensilità. in conclusione, si evidenzia che l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. esonero contributivo assunzione giovani under 36. l’art. 1, comma 294, legge n. 197/2022, accorda la proroga all’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1, comma 10, legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021, già riconosciuto a favore dei datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumono giovani under 36. in particolare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale contributivo, entro un importo massimo pari a 8.000 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni abruzzo, basilicata, calabria, campania, molise, puglia, sardegna e sicilia). l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. esonero contributivo assunzioni di donne svantaggiate. l’art. 1, comma 298, legge n. 197/2022, conferma anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo riconosciuto per l'assunzione di donne svantaggiate di cui all’art. 1, comma 16, legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021. in particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, effettuate nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:. donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre dodici mesi;. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. anche in questo caso l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della commissione europea. decontribuzione giovani imprenditori agricoli. l’art. 1, comma 300, legge n. 197/2022, accorda l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 503, legge n. 160/2019, c.d. legge di bilancio 2020, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (iap) di età inferiore a 40 anni. l’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali ivs e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 160/1975, opera per un periodo massimo di ventiquattro mesi. smart working. l’art. 1, comma 306, legge n. 197/2022, conferma, pur limitatamente al primo trimestre 2023, la possibilità per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che di quello privato, di lavorare in smart working. prestazioni occasionali. l’art. 1, commi da 342 a 354, legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dei c.d. voucher lavoro di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, incrementando il limite massimo dei compensi e ampliando la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale. è previsto, in particolare, l’aumento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. resta, invece, confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun singolo prestatore nel corso dell’anno civile. in buona sostanza, dal 1° gennaio 2023, ciascun utilizzatore potrà erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di compensi che ciascun singolo prestatore può percepire nel corso dell’anno, pari a 5.000 euro. è poi ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. infatti, possono ora ricorrere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci (invece di cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. l’innalzamento del limite della forza lavoro a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato è applicabile anche da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (a favore delle quali, in precedenza, il limite era invece di otto lavoratori), per le quali è altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.). da ultimo, la c.d. legge di bilancio 2023 precisa che la disciplina delle prestazioni occasionali è applicabile anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ateco 93.29.1. prestazioni occasionali in agricoltura. l’art. 1, comma 343, legge n. 197/2022, introduce un regime sperimentale, applicabile nel biennio 2023-2024, dalle aziende del settore agricolo (le quali sono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato). a favore delle imprese agricole è previsto, in particolare, il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo indeterminato riferite ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto. nell’ambito del settore agricolo, le prestazioni occasionali possono essere rese dai seguenti soggetti:. persone disoccupate e percettori della naspi, della dis-coll, del reddito di cittadinanza o degli ammortizzatori sociali;. pensionati di vecchiaia o di anzianità;. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dal lavoratore occasionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla novella normativa. l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale deve essere comunicata, prima dell’inizio della prestazione, al competente centro per l’impiego, mediante la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, d.l. n. 510/1996 (il c.d. modello unilav). nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita devono essere computati prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, e non la durata del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. con nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato l’aggiornamento del modello unilav, al fine di recepire la nuova disciplina sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2023. in particolare, nella tabella contratti del modello è stato inserito il nuovo codice h.03.03, “prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. assegno unico universale. l’art. 1, commi 357 e 358, legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dell’assegno unico universale di cui al d.lgs. n. 230/2021, aumentando gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendendo strutturali gli incrementi previsti per il 2022 a favore dei figli maggiorenni disabili e aumentando la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli. è previsto, in particolare, l’incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad 1 anno, oppure a 3 anni, qualora l’isee del nucleo familiare sia d’importo pari o inferiore a 40.000 euro. inoltre, a favore dei nuclei familiari con figli maggiorenni disabili a carico, sono resi strutturali gli incrementi degli importi dell’assegno unico già previsti per il 2022 dall’art. 38, d.l. n. 73/2022, c.d. decreto semplificazioni. di conseguenza, a tutti i figli affetti da disabilità, a carico del nucleo familiare, è riconosciuto, in via strutturale e senza limiti di età, un importo base massimo pari a 175 euro. infine, con effetto dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo familiare, è incrementata del 50%, giungendo di conseguenza a 150 euro mensili. quota 103. l’art. 1, commi da 283 a 285, legge n. 197/2022, introduce una nuova possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato (c.d. quota 103). in particolare, al trattamento pensionistico anticipato possono accedere i soggetti che, entro il 31 dicembre 2023, hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di quota 103, rimangono in servizio, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. le modalità attuative di quota 103 saranno definite da un apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali. opzione donna. l’art. 1, comma da 292, legge n. 197/2022, conferma per tutto il 2023 il trattamento pensionistico anticipato a favore delle donne, introducendo, tuttavia, nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2022. in particolare, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;. hanno una riduzione della capacita lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il ministero per le imprese e il made in italy (in questa ipotesi, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli). redazione ©riproduzione riservata
Sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303/2022, è stata pubblicata la Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, contenente molteplici novità, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2023. Esaminiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro introdotte dalla manovra di bilancio.
Sgravio contributivo quota IVS a carico dei lavoratori
Come noto, l’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha accordato, in via eccezionale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, un esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
Tale esonero trovava applicazione a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
In seguito, l’art. 20, comma 1, D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, ha stabilito, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati in tali periodi, l’incremento al 2% dell’esonero contributivo.
Da ultimo, l’art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, che l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021, sia riconosciuto nella misura del 2%, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Inoltre, qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, lo sgravio contributivo è riconosciuto nella maggior misura del 3%.
SGRAVIO 2%
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Opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
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SGRAVIO 3%
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Opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
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Lo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022, opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’esonero deve essere applicato sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità. La verifica del rispetto della soglia reddituale maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, deve essere quindi effettuata nel singolo mese di paga.
Di conseguenza, in caso di retribuzione superiore a 1.923 euro mensili, ma inferiore o pari a 2.692, l’esonero dovrà essere applicato nella misura del 2%, mentre, in caso di retribuzione inferiore o pari a 1.923 euro mensili, lo sgravio potrà essere applicato nella maggior misura del 3%.
Come detto, la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga e, pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, entità diverse, in base alla retribuzione effettivamente percepita, oppure non dovrà essere applicata in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Come sopra anticipato, l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Di conseguenza, nel mese di competenza di dicembre 2023, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:
- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);
- sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Nel caso in cui, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:
- sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);
- sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi, nel mese di erogazione, l’importo di 224 euro (2.692 euro / 12) o di 160 euro (1.923 euro / 12).
Lo sgravio in esame è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, compreso l’esonero previsto dall’art. 1, comma 137, Legge n. 234/2021, riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Con Circolare n. 7 del 22 gennaio 2023, l’INPS ha reso le istruzioni operative e contabili per la gestione dei connessi adempimenti, posti a carico dei datori di lavoro. È comunque possibile far riferimento anche alla Circolare n. 43/2022 e al Messaggio n. 3499/2022 dell’INPS, relativi allo sgravio contributivo accordato dall’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021.
Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza
L’art. 1, comma 294, Legge n. 197/2022, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare, ai datori di lavoro privati che, nel corso dell’anno 2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti percettori del reddito di cittadinanza, è riconosciuto l’integrale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; sono invece esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo in esame è alternativo a quello previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 che, si ricorda, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a cinque mensilità.
In conclusione, si evidenzia che l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo assunzione giovani under 36
L’art. 1, comma 294, Legge n. 197/2022, accorda la proroga all’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1, comma 10, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, già riconosciuto a favore dei datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumono giovani under 36.
In particolare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale contributivo, entro un importo massimo pari a 8.000 euro annui e per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia).
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo assunzioni di donne svantaggiate
L’art. 1, comma 298, Legge n. 197/2022, conferma anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo riconosciuto per l'assunzione di donne svantaggiate di cui all’art. 1, comma 16, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, effettuate nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Anche in questo caso l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Decontribuzione giovani imprenditori agricoli
L’art. 1, comma 300, Legge n. 197/2022, accorda l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 da parte di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di età inferiore a 40 anni.
L’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, Legge n. 160/1975, opera per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Smart working
L’art. 1, comma 306, Legge n. 197/2022, conferma, pur limitatamente al primo trimestre 2023, la possibilità per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che di quello privato, di lavorare in smart working.
Prestazioni occasionali
L’art. 1, commi da 342 a 354, Legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dei c.d. voucher lavoro di cui all’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, incrementando il limite massimo dei compensi e ampliando la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale.
È previsto, in particolare, l’aumento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun singolo prestatore nel corso dell’anno civile.
In buona sostanza, dal 1° gennaio 2023, ciascun utilizzatore potrà erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di compensi che ciascun singolo prestatore può percepire nel corso dell’anno, pari a 5.000 euro.
È poi ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. Infatti, possono ora ricorrere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci (invece di cinque) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
L’innalzamento del limite della forza lavoro a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato è applicabile anche da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (a favore delle quali, in precedenza, il limite era invece di otto lavoratori), per le quali è altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.).
Da ultimo, la c.d. Legge di Bilancio 2023 precisa che la disciplina delle prestazioni occasionali è applicabile anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Prestazioni occasionali in agricoltura
L’art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022, introduce un regime sperimentale, applicabile nel biennio 2023-2024, dalle aziende del settore agricolo (le quali sono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato).
A favore delle imprese agricole è previsto, in particolare, il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo indeterminato riferite ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
Nell’ambito del settore agricolo, le prestazioni occasionali possono essere rese dai seguenti soggetti:
- persone disoccupate e percettori della NASpI, della DIS-COLL, del Reddito di cittadinanza o degli ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dal lavoratore occasionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla novella normativa.
L’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale deve essere comunicata, prima dell’inizio della prestazione, al competente Centro per l’impiego, mediante la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (il c.d. Modello UNILAV).
Nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita devono essere computati prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, e non la durata del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulti accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
Con Nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’aggiornamento del Modello UNILAV, al fine di recepire la nuova disciplina sperimentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare, nella tabella contratti del modello è stato inserito il nuovo codice H.03.03, “Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”.
Assegno unico universale
L’art. 1, commi 357 e 358, Legge n. 197/2022, interviene sulla disciplina dell’Assegno Unico Universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021, aumentando gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendendo strutturali gli incrementi previsti per il 2022 a favore dei figli maggiorenni disabili e aumentando la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli.
È previsto, in particolare, l’incremento del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad 1 anno, oppure a 3 anni, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia d’importo pari o inferiore a 40.000 euro.
Inoltre, a favore dei nuclei familiari con figli maggiorenni disabili a carico, sono resi strutturali gli incrementi degli importi dell’Assegno Unico già previsti per il 2022 dall’art. 38, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni. Di conseguenza, a tutti i figli affetti da disabilità, a carico del nucleo familiare, è riconosciuto, in via strutturale e senza limiti di età, un importo base massimo pari a 175 euro.
Infine, con effetto dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo familiare, è incrementata del 50%, giungendo di conseguenza a 150 euro mensili.
Quota 103
L’art. 1, commi da 283 a 285, Legge n. 197/2022, introduce una nuova possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato (c.d. Quota 103).
In particolare, al trattamento pensionistico anticipato possono accedere i soggetti che, entro il 31 dicembre 2023, hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo.
I lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
Le modalità attuative di Quota 103 saranno definite da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Opzione donna
L’art. 1, comma da 292, Legge n. 197/2022, conferma per tutto il 2023 il trattamento pensionistico anticipato a favore delle donne, introducendo, tuttavia, nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2022.
In particolare, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacita lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy (in questa ipotesi, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli).
Redazione
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