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Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, è stato pubblicato il D.M. 29 dicembre 2022 con il quale è stata definita la “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022”.
Il Decreto fissa in 82.705 unità gli ingressi autorizzati dei lavoratori non UE per l’anno in corso (il precedente decreto ne aveva ammessi 69.700), di cui 44.000 per soddisfare il fabbisogno delle imprese del settore agricolo, turistico e alberghiero. Per il settore agricolo, nel 2023, saranno disponibili 2.000 unità in più rispetto al periodo precedente.
L’art. 6, D.M. 29 dicembre 2022, infatti, fissa una quota di 22.000 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lett. a)[1], del medesimo decreto, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Pur se in aumento rispetto all’anno precedente, tuttavia, sono numeri che non riescono a garantire un adeguato flusso di lavoratori, in grado di assolvere al fabbisogno del settore.
Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del Lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
Le domande di ingresso potranno essere presentate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, a partire dalle ore 9:00 di lunedì 27 marzo 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote e, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Con un’apposita circolare interministeriale, sarà indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998.
[1] Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.