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Al fine di fare fronte all’impatto economico derivante dagli eventi eccezionali accaduti nel corso del biennio appena trascorso, nei settori del comparto del terziario sono state previste specifiche erogazioni economiche in attesa dei rispettivi rinnovi contrattuali.
Dapprima per i CCNL Terziario-Confcommercio, Cooperative di consumo, Confesercenti e Federdistribuzione, in data 12 dicembre 2022, sono stati sottoscritti protocolli straordinari per la corresponsione, a favore dei lavoratori, di importi a titolo di una tantum e acconti sui futuri aumenti contrattuali.
In particolare, con riferimento al CCNL per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi, in vigore dal 1° luglio 2013 e in scadenza al 30 aprile 2023, anche in questo settore è stato approvato un accordo economico integrativo in data 29 dicembre 2022 tra SISTEMA IMPRESA e FESICA CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL.
L’accordo prevede, a favore dei lavoratori, un importo una tantum e un acconto sui futuri aumenti contrattuali.
L’una tantum è previsto per i soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (29 dicembre 2022) e consiste in un importo lordo pari ad euro 350,00 per il 4° livello e riparametrato per gli altri.
La somma verrà erogata in due soluzioni:
Come anticipato, per gli altri livelli contrattuali il suddetto importo è riparametrato come segue:
Livelli |
Gennaio 2023 |
Marzo 2023 |
Quadri |
347,22 |
260,42 |
1° |
312,78 |
234,58 |
2° |
270,56 |
202,92 |
3° |
231,25 |
173,44 |
4° |
200,00 |
150,00 |
5° |
180,69 |
135,52 |
6° |
162,22 |
121,67 |
7° |
138,89 |
104,17 |
Operatori di vendita
Categoria |
Gennaio 2023 |
Marzo 2023 |
1ª |
188,79 |
141,60 |
2ª |
158,50 |
118,88 |
Questi importi dovranno essere erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020-dicembre 2022. Ai fini dell’anzianità, non rientrano nel conteggio i periodi di sevizio militare e tutti i periodi non retribuiti ai sensi di Legge o di contratto.
Gli importi non rientrano nel computo del TFR o di altri istituti contrattuali e potranno essere assoggettati a tassazione separata. Per i dipendenti con contratto di lavoro part time, il bonus spetta con i criteri di proporzionalità.
In aggiunta all’una tantum appena esposto, l’accordo prevede anche l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il 4° livello, a partire dal mese di aprile 2023.
Tale incremento della paga base consiste in un acconto assorbibile sui futuri aumenti contrattuali.
Anche questo acconto viene riparametrato per gli altri livelli contrattuali.
Livelli |
Acconto da aprile |
Quadri |
52,08 |
1° |
46,92 |
2° |
40,58 |
3° |
34,69 |
4° |
30,00 |
5° |
27,10 |
6° |
24,33 |
7° |
20,83 |
Operatori di vendita
Categoria |
Acconto da aprile |
1ª |
28,32 |
2ª |
23,78 |
In merito agli eventuali importi previsti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, l’accordo rimanda alle previsioni del vigente CCNL in materia di assorbimenti. Il Contratto stabilisce che: “in caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti salvo espressa diversa previsione in sede di accordo individuale o collettivo. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alla qualità della prestazione, alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto”.