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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus L’imposta sostitutiva sulle mance nel settore alberghiero e della ristorazione (agriturismi compresi)

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l’art. 1, commi da 58 a 62, legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, legge n. 287/1991 (si tratta, in buona sostanza, dei lavoratori del comparto turistico, alberghiero e della ristorazione, compresi quelli degli agriturismi). è previsto, in particolare, che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscano redditi di lavoro dipendente e possano essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’irpef e relative addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (ad esempio, con un reddito di 15.000 euro, l’imposta sostitutiva è applicabile su un massimo di 3.750 euro). mance percepite. applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% nel limite del 25% del reddito percepito. tali erogazioni, inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, dal calcolo dei premi inail e dal computo del trattamento di fine rapporto. l’imposta sostitutiva è applicabile ai soli lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro (resta da chiarire se occorra aver riguardo ai redditi prodotti nell’anno di percezione delle mance o a quelli prodotti nell’anno precedente[1]). l’agevolazione opera in relazione alle mance riconosciute dalla clientela ai lavoratori, riversate a questi ultimi dal datore di lavoro o incassate direttamente dal datore di lavoro insieme al conto (l’imposta sostitutiva non parrebbe dunque trovare applicazione sulle mance erogate direttamente dalla clientela ai lavoratori). è, tuttavia, facoltà del lavoratore di rinunciare, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute; in taluni casi, infatti, può risultare più conveniente per il lavoratore l’applicazione della tassazione ordinaria. la quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, a favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi natura, anche non tributaria. l’imposta sostitutiva del 5% deve essere applicata dal sostituto d’imposta, tenuto anche ad effettuare il relativo versamento. in conclusione, si evidenzia che per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. [1] per l’applicazione della disposizione, riteniamo che il datore di lavoro/sostituto d’imposta debba considerare i redditi dell’anno precedente. redazione ©riproduzione riservata
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