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Andrea Fiumi
pacchetto-ortofloro-plus Buoni carburante per il 2023

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anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti da tassazione fino ad un massimo di 200 euro. il decreto legge n. 5/2023 (c.d. decreto trasparenza) ha infatti riproposto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 il bonus carburante, già introdotto per l’anno 2022 dal decreto legge 21/2022 (c.d. decreto ucraina) e si ritiene che, anche per quest’anno, debbano valere le medesime specifiche già fornite per il passato. in particolare, il valore dei buoni ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente e il costo aziendale per il loro acquisto sarà interamente deducibile dal reddito di impresa, secondo l’articolo 95 del tuir. questo limite di esenzione di 200 euro è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro fissato dal comma 3, art. 51 del tuir per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti, e il superamento comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante. mentre per il 2022 la soglia di esenzione dei fringe benefit era stata innalzata, in un primo momento, ad euro 600 dal d.l. aiuti-bis e, successivamente, ad euro 3.000 dal d.l. aiuti-quater, attualmente, per il 2023, salvo future modifiche, la soglia di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti è ritornata alla cifra di euro 258,23. come anticipato, il bonus carburante, sottoposto comunque alla disciplina del comma 3 art. 51 del tuir, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dalla medesima norma per i fringe benefit. al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore massimo di euro 200 per questi buoni ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi. l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline comporta l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente. possono procedere ad erogare i buoni in esame soltanto i datori di lavoro del settore privato e gli enti pubblici economici diversi dalle amministrazioni pubbliche. per quanto riguarda la platea dei beneficiari, questa è ristretta ai soli lavoratori dipendenti. andrea fiumi ©riproduzione riservata
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