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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Bonus carburante 2023 da assoggettare a contribuzione previdenziale

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il d.l. n. 5/2023 ha previsto, anche per il 2023, la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di erogare ai propri dipendenti buoni carburante o analoghi titoli, esenti da irpef, entro il limite complessivo di 200 euro. tuttavia, il d.d.l. di conversione del d.l. n. 5/2023, in attesa di approvazione definitiva, prevede ora la rilevanza ai fini contributivi dell’importo dei buoni benzina erogati nel 2023. evoluzione normativa. al fine di contenere gli impatti economici determinati dall’aumento del prezzo dei carburanti, l’art. 2, d.l. n. 21/2022, ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 3, tuir, entro un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. con circolare n. 27/e/2022, l’agenzia delle entrate ha definito l’ambito di applicazione dell’agevolazione, fornendo altresì ai datori di lavoro privati le istruzioni per l’erogazione del bonus ai propri lavoratori dipendenti. in seguito, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 5/2023, ha prorogato il riconoscimento dell’agevolazione al periodo d’imposta 2023. da ultimo, il d.d.l. di conversione del d.l. n. 5/2023, la cui approvazione definitiva è prevista entro il prossimo 15 marzo, ha introdotto la rilevanza ai fini contributivi dell’importo dei buoni benzina. ambito soggettivo e oggettivo. per espressa previsione legislativa, i buoni carburante, o i titoli analoghi, possono essere erogati dai soli datori di lavoro del settore privato. restano dunque esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (tra le quali rientrano, ad esempio, le amministrazioni dello stato, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le cciaa e loro associazioni, ecc.). possono, invece, beneficiare dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (che, si ricorda, sono assimilati ai dipendenti dei datori di lavoro privato), nonché i lavoratori dipendenti di soggetti che non svolgono un’attività commerciale ed i lavoratori autonomi. i buoni carburante possono essere erogati esclusivamente ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 2094, codice civile, senza che operi alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda (i buoni possono essere quindi erogati, entro l’ammontare massimo di 200 euro, anche agli apprendisti e ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, i lavoratori part-time, i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori intermittenti). non è previsto neppure alcun tetto reddituale per l’ammissione al beneficio, sicché possono fruirne anche i lavoratori dipendenti con retribuzioni di importo rilevante. il bonus non può essere invece erogato ai soggetti che non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi ed i tirocinanti. erogazione del bonus. il valore erogabile, entro l’importo massimo (detassato) di 200 euro, deve riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gpl, metano, ecc. ), nonché per la ricarica di veicoli elettrici. qualora il valore dei buoni benzina riconosciuti al (singolo) lavoratore nel corso del 2023 superi il limite di 200 euro, l’intero importo deve essere assoggettato a tassazione. l’erogazione dei buoni è prevista su base esclusivamente volontaria del datore di lavoro, che può quindi attribuirli a singoli dipendenti e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali, sempre che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato; in tale ipotesi, infatti, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. la distribuzione dei buoni da parte del datore di lavoro deve essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2024, in applicazione del principio di cassa allargata (i lavoratori, invece, potranno consumare i buoni senza limiti temporali). sulla base del principio di cassa, che disciplina, tra gli altri, i redditi da lavoro dipendente, qualsiasi benefit percepito dal dipendente assume rilevanza reddituale nel momento in cui tale utilità entra nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo. di conseguenza, l’esenzione da tassazione stabilita dall’art. 2, d.l. n. 5/2023, sui buoni carburante troverà applicazione per tutto l’anno 2022 e durante i primi dodici giorni del 2024, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi. i buoni possono essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e devono riportare il loro valore nominale. in merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenta il costo sostenuto dall’azienda, integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, tuir, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro. i buoni carburante non si cumulano con il limite di 258,23 euro previsto per i fringe benefit. il valore dei buoni carburante, nel massimale di 200 euro, rappresenta, dunque, una ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro previsti dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, tuir. l’assoggettamento a contribuzione previdenziale. il d.d.l. di conversione del d.l. n. 5/2023, la cui approvazione definitiva è prevista entro il 15 marzo 2023, dispone l’assoggettamento a contribuzione previdenziale del bonus carburante previsto per l’anno 2023. l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti, non assume dunque alcun rilievo ai fini contributivi. di conseguenza, il valore dei buoni benzina, o degli analoghi titoli, ceduti nel corso del 2023 ai lavoratori dipendenti:. non concorre alla formazione del reddito ai fini irpef, se di valore non superiore a 200 euro;. concorre alla formazione della base imponibile previdenziale, e deve quindi essere sottoposto a contribuzione inps, a prescindere dal suo ammontare. sull’importo dei buoni benzina riconosciuti al dipendente, il datore di lavoro dovrà quindi determinare la quota contributiva a proprio carico, effettuare la trattenuta della quota a carico del dipendente e versare le somme dovute entro le ordinarie scadenze previste. si ritiene che tale novità impatti solamente sul bonus carburante riconosciuto nel corso del 2023 e, pertanto, il bonus carburante 2022 rimane esente anche sotto il profilo previdenziale (fermo restando il rispetto del limite di 200 euro). redazione ©riproduzione riservata
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