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A seguito dell’incremento di 50 punti base, deciso dalla Banca Centrale Europea (BCE), del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, con decorrenza 22 marzo 2023, anche l’INPS si prepara ad adeguare i propri assetti al nuovo tasso (3,50%), modificando le indicazioni già fornite con la Circolare n. 17/2023.
Con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, l’INPS aggiorna la misura dell’interesse di dilazione e differimento nonché delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La modifica al tasso di rifinanziamento incide sulla determinazione del tasso di dilazione e differimento applicato agli importi dovuti, a titolo di contribuzione, agli Enti gestori, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e comma 10, Legge n. 388/2000.
Per quanto riguarda l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, per le dilazioni che saranno presentate a decorrere dal 22 marzo 2023, si applicherà il tasso del 9,50%.
Pertanto, nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,50%, si applicherà a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al precedente tasso non saranno invece modificati.
Anche il calcolo delle sanzioni per il mancato pagamento di contributi e premi viene modificato dall’aumento disposto dalla BCE. La sanzione è fissata, dal 22 marzo 2023, nella misura del 9% (tasso base di rifinanziamento del 3,5% + il 5,5%).
La sanzione nella misura del 9% trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, Legge n. 388/2000), qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
Non essendo collegata al tasso d’interesse, non muta invece la sanzione per evasione disposta ai sensi del primo periodo, lett. b), comma 8, dello stesso art. 116, Legge n. 388/2000. Pertanto, in tali casi, continua a trovare applicazione la sanzione civile, in ragione d’anno, nella misura del 30% e nel limite del 60% dell’importo dei premi e dei contributi non corrisposti entro le scadenze di legge.
La nuova sanzione del 9% si applicherà, inoltre, in relazione al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, Legge n. 388/2000).
Infine, considerato che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), l’INPS ha stabilito, a decorrere dal 22 marzo 2023, che continui ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).