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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Decreto flussi: le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 20/2023

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lo scorso 10 marzo è stato approvato il d.l. n. 20/2023, che rivede la disciplina dei flussi migratori, introducendo importanti semplificazioni che potranno velocizzare l’avvio al lavoro degli stranieri anche nelle attività agricole. in particolare, il decreto prevede che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri che si dovranno ammettere nel nostro paese per lavoro subordinato, autonomo o stagionale, dovranno essere stabilite con apposito decreto della presidenza del consiglio dei ministri con valenza triennale. inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere adottati, durante il triennio, ulteriori decreti. nullaosta. l’art. 2 del d.l. n. 20/2023, relativamente alle procedure di rilascio del nullaosta, stabilisce che tale documento sarà rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di sessanta giorni previsto per legge, non siano state acquisite dalla questura le informazioni circa la presenza di elementi ostativi al rilascio. la disposizione prevede che se, successivamente, a seguito di ulteriori controlli, fosse accertata l'esistenza di elementi ostativi, verrebbero revocati il nullaosta, il visto e il permesso di soggiorno; il contratto di soggiorno, inoltre, sarà risolto. per gli stranieri già presenti nel nostro paese, il nullaosta ne consente l’impiego fin da subito, senza che occorra attendere la firma del contratto di soggiorno. invece, per gli stranieri che si trovano all’estero, la possibilità di lavoro scatta dopo l’ottenimento del visto di ingresso. le istanze eccedenti il quantitativo previsto dal decreto. le istanze eccedenti le quote massime di ingresso fissate dal decreto potranno essere esaminate nell’ambito delle quote successivamente disponibili, qualora si rendano necessari ulteriori provvedimenti in materia. verifica dell’osservanza delle prescrizioni dei contratti di lavoro. al d.lgs. n. 286/1998 viene aggiunto l’art. 24-bis, “verifiche”, con il quale si demanda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del ccnl e la congruità del numero di richieste di stranieri presentante ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. la verifica di congruità dovrà tenere conto anche della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, del relativo fatturato, del numero dei dipendenti, compresi quelli per i quali è in corso l’iter di richiesta, nonché del tipo di attività svolta. qualora l’esito della verifica dei suddetti elementi abbia riscontro positivo, viene rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente all’assunzione del lavoratore. tuttavia, tale asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il ministero del lavoro, con il quale si siano impegnate a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità richiesti. ingressi e permessi di soggiorno oltre le quote fissate. l’art. 3 del d.l. n. 20/2023 prevede il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero che completa le attività di istruzione e formazione professionale organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al ministero del lavoro e dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. tali ingressi si aggiungono a quelli stabiliti dal decreto flussi. le domande per il visto di ingresso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall’ultimazione del corso e dovranno essere corredate dalla conferma della disponibilità del datore di lavoro di assumere il corsista. anche in questa ipotesi, qualora siano verificati degli elementi ostativi, vi sarà la revoca del nullaosta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno. durata del permesso di soggiorno. l’art. 4 del d.l. n. 20/2023 interviene, infine, sulla durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che ogni rinnovo non potrà superare la durata di tre anni. redazione ©riproduzione riservata
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