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Entro il prossimo 31 marzo, i lavoratori del settore agricolo possono presentare all’INPS la domanda di accesso alla Disoccupazione agricola relativa all’anno 2022. La domanda deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica, mediante l’apposito servizio online messo a disposizione dall’istituto previdenziale, ovvero mediante Contact center o per il tramite dei patronati.
La disoccupazione agricola può essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo determinato, sia agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per parte dell’anno. Il beneficio, inoltre, compete anche ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Alla disoccupazione agricola, in particolare, possono accedere i lavoratori agricoli che dispongono dei seguenti requisiti:
Quest’ultimo requisito può essere raggiunto sia mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività di lavoro dipendente non agricolo (a condizione che l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento), sia utilizzando i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.
Relativamente agli Operai Agricoli a tempo Indeterminato (OTI), si evidenzia che non possono accedere alla disoccupazione agricola i lavoratori alle dipendenze di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984; per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, tali soggetti sono stati inseriti tra i destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI a partire dal 1° gennaio 2022.
Dal corrente anno è considerata contribuzione utile anche quella relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale, introdotte limitatamente al biennio 2023-2024 dall’art. 1, commi da 344 a 354, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023. È, infatti, previsto che tale contribuzione sia considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, nonché computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola varia in funzione della tipologia di lavoratore agricolo, ossia:
In ogni caso, l’indennità di disoccupazione agricola non può eccedere l’importo massimo stabilito annualmente dall’INPS, pari, per l’anno 2022, a 1.222,51 euro mensili (Circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022).
La domanda per la Disoccupazione agricola 2022 deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 2023 (il mancato rispetto della scadenza determina la decadenza dal diritto all’indennità).
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
L’indennità è quindi corrisposta direttamente dall’INPS al richiedente, in un’unica soluzione, sul:
o, in alternativa, presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
In conclusione, si ricorda che l’indennità di Disoccupazione agricola è coperta da contribuzione figurativa e, pertanto, le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.