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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, c.d. RLS, è una figura obbligatoriamente presente in ogni azienda con almeno un lavoratore ed è la persona designata a rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Generalmente, per le aziende fino a 15 dipendenti, l’RLS viene eletto dai lavoratori direttamente all’interno dell’azienda, mentre per le ditte che superano tale soglia può essere nominato tra le rappresentanze sindacali.
Anche in quest’ultimo caso è comunque possibile per i dipendenti optare per un RLS interno all’azienda svincolato dai sindacati.
L’RLS rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere all’adeguata formazione dello stesso tramite un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.
In caso di mancata ottemperanza all’obbligo di formazione, il datore di lavoro può essere sanzionato con l’arresto fino a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro in alternativa alla sanzione penale.
Un ulteriore obbligo in capo al datore di lavoro in materia di RLS consiste nell’effettuare annualmente la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti. Tale obbligo vige unicamente per i casi di nuova nomina o designazione avvenuta nel corso dell’anno precedente a quello della comunicazione e solo per gli RLS aziendali e non territoriali.
La comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno ed ha ad oggetto la situazione al 31 dicembre di quello appena trascorso.
Come anticipato, il suddetto obbligo vige solo in caso di nuova nomina, non sussistendo invece in caso di conferma dello stesso RLS uscente dopo la scadenza del triennio di carica.
La comunicazione deve essere inoltrata per via telematica tramite il sito dell’INAIL, con le proprie credenziali o tramite SPID. Mediante l’apposita procedura all’interno della sezione “RLS” e la successiva “Dichiarazione RLS”.
La stessa procedura dovrà essere seguita anche in caso di nuova nomina o variazione del nominativo dell’RLS, in questo caso modificando gli RLS già presenti. Inoltre, i dati già inseriti possono essere modificati tramite l’apposita funzione.
Non è invece possibile eliminare un nominativo già inviato. Le successive comunicazioni potranno avere ad oggetto solo nuovi o differenti nominativi.
L'articolo 55, comma 5, lettera l), TU Sicurezza sul lavoro prevede in capo al datore di lavoro e al dirigente, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione all’INAIL, una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.