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Nel corso dell’attività lavorativa è possibile che l’azienda venga sottoposta a visite ispettive durante le quali verrà verificato il rispetto degli obblighi in materia di lavoro.
L’attività ispettiva viene regolamentata dalle Leggi n. 689/1981 e n. 124/2004 e da specifiche Circolari del Ministero del Lavoro, in particolare la 41 del 2010 e dell’INL, la n. 4 del 2019. Ogni anno viene pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il documento di programmazione della vigilanza in cui vengono illustrati gli obiettivi e le priorità della programmazione dell’attività per l’anno in corso.
L’atto con il quale prende avvio l'attività di vigilanza è costituito dal primo accesso ispettivo. Sono preposti a questa attività sia gli Ispettori del Lavoro che i funzionari di vigilanza facenti capo all’INPS o all’INAIL. Gli Ispettori del lavoro, nello svolgimento delle proprie attività, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Questi procederanno ad identificarsi, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, e successivamente potranno accedere al luogo di lavoro. Il personale aziendale ha l’obbligo di consentire l’accesso per le finalità connesse alla vigilanza; un eventuale rifiuto o ostacolo a questa attività può essere segnalato all’Autorità Giudiziaria e l’Ispettore può rivolgersi alle Forze dell’Ordine per forzare l’accesso.
Durante questo primo accesso si procede ad identificare le persone presenti, in particolare i lavoratori, i quali solitamente vengono intervistati in merito al rapporto di lavoro. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste.
In seguito, nel caso in cui non siano rilevati, già in questa prima fase, inadempimenti alla normativa o ai Contratti Collettivi, l’Ispettore procede a rilasciare apposito verbale di primo accesso ispettivo, il quale riporta le seguenti informazioni:
Tra i documenti che potrebbero essere richiesti in fase di ispezione e che devono essere conservati in azienda, si riportano i seguenti:
Documenti aziendali:
Documenti dipendenti/collaboratori
La documentazione di cui sopra non è da intendersi esaustiva, potendo essere richiesti ulteriori documenti anche in relazione alla situazione particolare rilevata dagli Ispettori.
Si specifica che la documentazione di lavoro, compreso il Libro Unico, può essere conservata presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati, previa apposita comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, c.d. delega al professionista, contenente le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico e il luogo in cui sono reperibili i documenti.
In presenza di una delega formale, l'Ispettore del lavoro può pertanto rivolgere la propria richiesta di esibizione documentale direttamente al professionista.