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Nel quadro delle occupazioni in ambito agricolo, le peculiarità e le esigenze di questo settore, caratterizzato dall’influenza degli agenti atmosferici e dalla stagionalità dei prodotti, si riflettono sulla disciplina dei rapporti di lavoro. In particolare per gli operai, spesso assunti a tempo determinato, il rapporto di lavoro in agricoltura presenta maggiori specificità.
La regolamentazione del rapporto si basa sulle disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti, debitamente integrato dalle disposizioni incluse nei Contratti Provinciali, valevoli in rapporto al luogo della prestazione di lavoro dell’operaio.
Il datore di lavoro che intenda procedere ad una nuova assunzione deve rispettare il vincolo di precedenza riconosciuto dal nostro Ordinamento ad alcune categorie di lavoratori.
Tale limitazione alla libertà di scelta trova giustificazione nella particolare tutela riservata a determinati soggetti (ad esempio appartenenti a categorie svantaggiate), individuati dalla contrattazione collettiva oppure in virtù di precedenti esperienze di lavoro a termine o sulla base di intese individuali tra datore di lavoro e lavoratore.
In particolare, i lavoratori assunti in agricoltura con contratto di lavoro a termine si vedono riconosciuto il diritto, da parte della contrattazione collettiva, ad essere riassunti con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, per l’anno successivo.
Il diritto di precedenza spetta a quei lavoratori che abbiano maggiore anzianità di servizio nella stessa azienda e che abbiano acquisito una specifica professionalità nelle lavorazioni oggetto della richiesta.
Non si configura tuttavia alcuna costituzione automatica del rapporto di lavoro, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento in caso di violazione da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore interessato ad esercitare tale diritto dovrà farne richiesta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto; si specifica che i diversi Contratti Provinciali possono prevedere anche un termine superiore, tramite apposito modello unico entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il diritto si estinguerà una volta decorsa la ciclicità stagionale di 12 mesi.
Trattandosi di un diritto soggettivo disponibile, questo può essere oggetto di rinuncia in caso di transazione. Decadono da questo diritto i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quelli che hanno presentato le proprie dimissioni, oppure nel caso di risoluzione consensuale del rapporto.
In caso di congedo obbligatorio di maternità, malattia, infortunio o nei casi di assenza previsti dalla legislazione in materia di congedi parentali attestati a mezzo di specifica documentazione, il diritto alla riassunzione si ritiene prorogato per un periodo equivalente alla sospensione dall’attività lavorativa e per un massimo di 12 mesi.
Resta fermo l’impegno a riassumere gli operai limitatamente alla quantità richiesta dalle proprie esigenze.
In caso di mancato rispetto del diritto di precedenza, il lavoratore escluso potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno, la cui entità è stabilita dal Giudice in considerazione dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore in relazione, ad esempio, all’età, all’anzianità aziendale, alla mansione o al contesto aziendale.
Il rispetto del diritto di precedenza è condizione essenziale per accedere ad agevolazioni contributive.