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Con il Messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l’INPS ha riepilogato le novità introdotte dall’art. 12, D.L. n. 115/2022, in materia di fringe benefit aziendali, nonché dall’art. 2, D.L. n. 21/2022, in relazione al c.d. bonus carburante di 200 euro, fornendo vieppiù ai datori di lavoro le istruzioni per le operazioni di conguaglio previdenziale.
In relazione al periodo d’imposta 2022, infatti, il Legislatore ha incrementato a 3.000 euro la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, TUIR (il cui superamento, si ricorda, comporta l’assoggettamento a imposizione dell’intero valore) includendo altresì tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle bollette dell’acqua, della luce e del gas.
Inoltre, sempre limitatamente all’annualità 2022, è stato introdotto anche il c.d. bonus carburante, ossia la facoltà per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale entro un massimo di 200 euro (il superamento della soglia determina l’assoggettamento a imposizione dell’intero ammontare erogato al lavoratore).
Ai fini della determinazione dei sopraindicati limiti di esenzione, il datore di lavoro deve considerare anche i beni e i servizi ceduti dagli eventuali precedenti datori.
Qualora in sede di conguaglio il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati risulti:
Al ricorrere della seconda ipotesi, in particolare, il datore di lavoro deve incrementare la retribuzione imponibile del mese di riferimento con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposti nel 2022, qualora non assoggettato a contribuzione, trattenendo al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a suo carico non trattenuta nell’anno.
Ai fini del conguaglio e del recupero della contribuzione relativa alla quota del fringe benefit o del bonus carburante, i datori di lavoro possono scegliere tra tre diverse procedure:
Relativamente ai datori di lavoro del settore agricolo, con il Messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, l’INPS ha reso le attese istruzioni per il conguaglio in esame, distinguendo in base all’operazione da effettuare, ossia:
In particolare, qualora l’importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d’imposta 2022 risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (fringe benefit) e/o superiore a 200 euro (bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso del medesimo anno, i datori di lavoro agricoli sono tenuti a trasmettere un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza, evidenziandone l’importo.
L’incremento dell’imponibile deve poi essere denunciato all’interno del flusso <PosAgri>, con Tipo retribuzione “W”.
In questo caso, i datori di lavoro dovranno provvedere anche al recupero dal lavoratore della differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno di riferimento.
Qualora, invece, il valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti sia stato inferiore a 3.000 euro per i fringe benefit e/o a 200 euro per il bonus carburante e la quota sia già stata assoggettata a contribuzione nel 2022, il datore di lavoro può recuperare la contribuzione versata in eccedenza presentando un’istanza di rettifica agli Uffici territoriali dell’INPS, entro e non oltre il 31 maggio 2023.
L’istanza, in particolare, dovrà essere presentata mediante l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto Previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB”.
Nell’istanza dovranno essere indicati i dati relativi alla retribuzione da non considerare imponibile previdenziale, in relazione a ciascun codice fiscale dei lavoratori interessati.
I datori di lavoro dovranno quindi restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro spettanza.
L’eventuale credito residuo potrà essere invece oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o, in caso di datore di lavoro cessato, essere chiesto a rimborso.