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Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, il c.d. Decreto Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il D.L. n. 48/2023 contiene svariate misure in materia di lavoro. Tra queste, assumono particolare rilievo l’ulteriore riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, l’innalzamento della soglia annuale dei fringe benefit esenti da imposizione e la modifica delle causali che legittimano la stipula dei contratti di lavoro a termine di durata superiore ai dodici mesi.
L’articolo 39 del Decreto Lavoro prevede, innanzitutto, l’incremento dell’esonero parziale sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023. Tale incremento non produce ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità) è previsto, in particolare, l’incremento dell’esonero:
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Periodo di paga 01/01/2023 - 30/06/2023 |
Periodo di paga 01/07/2023 - 31/12/2023 |
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Reddito imponibile previdenziale, parametrato su base mensile per 13 mensilità, inferiore a 2.692 euro (annuali 34.996 euro) esonero pari al 2% |
Reddito imponibile previdenziale, parametrato su base mensile per 13 mensilità, inferiore a 2.692 euro (annuali 34.996 euro) esonero pari al 6% (+4%) |
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Reddito imponibile previdenziale, parametrato su base mensile per 13 mensilità, fino a 1.923 euro (annuali 24.996 euro) esonero pari al 3% |
Reddito imponibile previdenziale, parametrato su base mensile per 13 mensilità, fino a 1.923 euro (annuali 24.996 euro) esonero pari al 7% (+4%) |
Si evidenzia che l’esonero contributivo riduce i contributi previdenziali ma aumenta l’imponibile IRPEF e, quindi, l’imposta a carico del lavoratore dipendente.
Per l’annualità 2023 è disposto, a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, dagli attuali 258,23 a 3.000 euro (per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, pertanto, opera l’ordinaria soglia di 258,23 euro).
Nella nuova soglia sono comprese anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il decreto in esame interviene anche sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine e, in specie, sulle causali introdotte dal D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, che legittimano l’instaurazione dei contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi (durata compresa tra dodici e ventiquattro mesi).
In particolare, l’apposizione di un termine superiore ai dodici mesi è ora ammessa qualora ricorrano le seguenti motivazioni:
Il Decreto Lavoro prevede, a favore dei datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno per l’inclusione (ossia, la nuova misura assistenziale che sostituirà, dal 1° gennaio 2024, l’attuale reddito di cittadinanza) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, l’esonero integrale dal versamento dei contributi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo opera per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo d’importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, sempre che il licenziamento non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L’esonero opera anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
In questa ipotesi l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'incentivo riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
La fruizione dell’esonero contributivo richiede la regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999.
Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di stato ed è cumulabile con l’esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’art. 1, commi 297 e 298, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
È previsto, per un periodo massimo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, effettuano assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai giovani che:
L’incentivo è cumulabile con quello previsto a favore dei giovani under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, in caso di cumulo con un’altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Il decreto interviene anche sui limiti quantitativi che legittimano il ricorso alle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti. È previsto, in particolare, l’aumento da 10.000 a 15.000 euro del limite economico di compensi annuali che ciascun utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori.
Inoltre, sempre a favore dei soggetti operanti nei sopraindicati settori economici, è disposto l’incremento della soglia occupazionale massima che consente il ricorso alle prestazioni occasionali. È previsto, in particolare, che il divieto di ricorrere a tale istituto operi per gli utilizzatori con 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in luogo dei 10 lavoratori ordinariamente previsti).
Il decreto in esame interviene infine, semplificandoli, sugli obblighi di informativa introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022.
In particolare, è ora previsto che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni possa ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale:
Da ultimo è previsto, sempre in un’ottica di semplificazione, che il datore di lavoro sia tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
In conclusione, si evidenzia che oltre ad approvare il Decreto Lavoro, la compagine governativa ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge contenente novità in materia di assunzione di persone con disabilità, somministrazione di lavoro, cassa integrazione e durata del periodo di prova.