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Il congedo parentale consiste in un periodo facoltativo di astensione dal lavoro che, sommato all’astensione obbligatoria, permette ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi da lavoro per assistere i propri figli fino ai 12 anni di questi.
Nel 2022 sono state introdotte importanti novità sul congedo parentale, mirate a rafforzare il legame tra vita lavorativa e vita familiare, nonché la promozione della parità di genere.
Il congedo può essere richiesto fino ai 12 anni di età del figlio e la sua durata massima complessiva è stata aumentata fino a 10 o 11 mesi.
In particolare, nel caso in cui a fruirne sia solo la madre, il periodo è pari a 6 mesi, nel caso, invece, di fruizione da parte del padre, il periodo è fissato in 6 o 7 mesi nel caso in cui questi ne fruisca in maniera continuativa per almeno 3 mesi.
In caso di genitore solo, il periodo massimo è pari a 11 mesi.
Il periodo massimo indennizzabile è pari a 9 mesi, di cui:
Per questi periodi, l’indennizzo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente all’inizio del congedo e rimane a carico dell’INPS.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una maggiorazione dell’indennità economica, nel limite di una sola mensilità, pari all’80% rispetto al precedente 30%, per le lavoratrici che terminano il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2022.
Ai fini dell’accesso al beneficio, è necessario che il mese maggiormente indennizzato sia fruito entro il 6° anno del figlio e che la lavoratrice termini il periodo di congedo nel 2023.
In base alla normativa vigente, al genitore solo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo indennizzabile.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, è possibile fare richiesta di congedo parentale durante il primo anno di vita del figlio, qualora sia rispettato il requisito delle 51 giornate lavorate in agricoltura nell’anno precedente a quello dell’evento. Per i periodi successivi, la domanda potrà essere effettuata qualora il dipendente risulti iscritto negli elenchi nominativi agricoli e abbia svolto almeno 51 giornate di lavoro nell’anno precedente o in quello in corso.
La domanda deve essere inoltrata telematicamente all’INPS, prima dell’inizio del periodo di congedo, al fine di ottenere l’indennizzo dell’intero periodo, e il pagamento avviene direttamente da parte dell’Istituto.
Il congedo di maternità obbligatorio ha la durata di 5 mesi (fruibili due prima della data presunta del parto e tre dopo, oppure uno prima e quattro dopo, o ancora tutti e cinque dopo la nascita, sulla base di relativa certificazione medica) e spetta alle madri lavoratrici dipendenti.
Per tutto il periodo dell’astensione per congedo obbligatorio, l’INPS riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Sul datore di lavoro grava l’obbligo di integrare questa indennità fino al 100%.
In nessun caso l’astensione dal lavoro può essere oggetto di rinuncia da parte della lavoratrice.
Si può configurare la necessità di una astensione anticipata dal lavoro prima del periodo di astensione obbligatoria, in caso di condizioni lavorative incompatibili o di gravidanza a rischio. La richiesta di astensione anticipata deve essere rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro che, in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha altresì la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.
Per le lavoratrici agricole a tempo determinato, ai fini dell’indennizzo del congedo, è richiesto il rispetto dei requisiti dell’iscrizione negli elenchi nominativi agricoli e delle 51 giornate di lavoro nell’anno precedente o in quello di inizio del periodo. La domanda deve essere inoltrata dalla dipendente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’INPS e l’indennizzo viene erogato direttamente dall’Istituto.
Il congedo di paternità obbligatorio è fissato in 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore ma fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo di paternità obbligatorio è sempre retribuito al 100%.
Si configura come un diritto autonomo, e, in quanto tale, è aggiuntivo e indipendente rispetto a quello della madre.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini della domanda di indennizzo del periodo di congedo obbligatorio, sono validi gli stessi requisiti e le stesse modalità di presentazione previsti per il congedo di maternità.
Le madri lavoratrici hanno diritto a vedersi riconosciuti dei riposi giornalieri per allattamento, indennizzati al 100% della retribuzione. La durata di questi permessi è pari a 2 ore in caso di orario di lavoro superiore o uguale alle 6 ore giornaliere e pari ad 1 ora per i casi in cui l’orario di lavoro giornaliero sia inferiore alle 6 ore.
Questi sono fruibili fino ad un anno di età del figlio. Il padre può fruirne in alternativa alla madre, nel caso in cui quest’ultima vi abbia rinunciato con atto scritto, oppure nel caso in cui non rientri tra le categorie aventi diritto. Il padre può fruirne anche in caso di morte o grave infermità della madre o nel caso di affidamento esclusivo.
Nel caso in cui si presenti la necessità di controlli medici prenatali, giustificati da apposita certificazione, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi da lavoro. Questi permessi devono essere autorizzati dal datore di lavoro e sono a carico di quest’ultimo. I Contratti Collettivi applicati possono prevedere condizioni di miglior favore per la dipendente.
Ad entrambi i genitori spetta inoltre, alternativamente, fino ai 3 anni di età dei figli, il diritto di astenersi da lavoro, senza limiti di durata ma sulla base di idonea certificazione, per assisterli in caso di malattia. Per figli di età compresa fra 3 e 8 anni, la durata dei permessi è pari a massimo 5 giorni.
I permessi per malattia dei figli consistono in assenze giustificate ma non retribuite.