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Testo apertocome noto, il d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi erogati dai datori di lavoro, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. tale nuova soglia dei fringe benefit opera, tuttavia, a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova applicazione l’ordinaria soglia di 258,23 euro annui. evoluzione normativa. come noto, l’art. 51, tuir, si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente, definendone i confini e le limitazioni, stante le possibili fattispecie retributive ricorrenti tra datore di lavoro e dipendente. nell’ambito dei rapporti di lavoro, infatti, sono normalmente presenti le erogazioni in denaro (non solo retributive, ma anche di altra natura), i rimborsi spese, le indennità di vario genere, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale e i c.d. compensi in natura, disciplinati dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, tuir. tale disposizione, in particolare, prevede che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. tuttavia, al superamento di tale soglia, tutto il valore del compenso in natura corrisposto al dipendente concorre alla formazione del suo reddito imponibile. pertanto, l’importo di 258,23 euro costituisce una soglia limite assoluta, il cui superamento determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al dipendente, dell’intero valore dei compensi in natura. al fine di sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti nel corso dell’emergenza pandemica, l’ordinaria soglia di non imponibilità dei fringe benefit, pari a 258,23 euro, è stata raddoppiata a 516,46 euro sia nel 2020 che nel 2021. nel periodo d’imposta 2022, invece, il d.l. n. 115/2022, c.d. decreto aiuti-bis, ha incrementato a 600 euro la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. da ultimo, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, ha innalzato a 3.000 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. nel nuovo limite continuano ad essere comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. tuttavia, tale nuova soglia dei fringe benefit è applicabile unicamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti ed i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico. in relazione ai lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova invece applicazione l’ordinaria soglia dei fringe benefit, pari a 258,23 euro annui. ambito soggettivo. sulla scorta di quanto indicato dall’agenzia delle entrate, nella circolare n. 35/e/2022, si ritiene che la nuova soglia di esenzione sia applicabile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51, tuir (parrebbero dunque compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi). inoltre, siccome l’art. 40, d.l. n. 48/2023, richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’art. 51, tuir, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, e non necessariamente alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. per espressa previsione legislativa, tra i beneficiari della soglia maggiorata di 3.000 euro rientrano i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, ed i figli adottivi o affidati, che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, tuir. secondo tale disposizione, si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. resta da comprendere se nell’ipotesi di figli fiscalmente a carico per il 50%, il beneficio competa comunque per intero o debba essere riparametrato. al fine di beneficiare del bonus potenziato, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, comunicando il codice fiscale dei figli a carico. il datore di lavoro, a sua volta, può applicare la maggiore soglia di esenzione fiscale e contributiva previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (rsu), laddove presenti. ambito oggettivo. come sopra anticipato, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, tuir, prevedendo che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. nella definizione di utenze domestiche rientrano quelle relative a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. inoltre, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 35/e/2022, nel perimetro applicativo della norma rientrano anche le utenze per uso domestico (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, le cui spese sono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (il locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (il locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. siccome la misura agevolativa in esame riguarda espressamente una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, tuir. in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. in ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’amministrazione finanziaria. la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati dall’art. 12, tuir o, a certe condizioni (ossia, in caso di riaddebito analitico), al locatore. le somme erogate dal datore di lavoro possono riguardare anche fatture che saranno emesse nell’anno 2024, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023. gli effetti del superamento del limite di esenzione. il superamento della soglia di esenzione determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al lavoratore, dell’intero importo corrispostogli. pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 3.000 euro, ossia anche la quota di valore inferiore a tale limite (ad esempio, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2023 è pari a 3.010 euro, l’intero importo corrisposto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, e non solo l’eccedenza di 10 euro). rapporti con il bonus carburante. l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit, limitato al periodo d’imposta 2023 ed a favore dei soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d. bonus carburante di cui al d.l. n. 5/2023. di conseguenza, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, si ritiene possano raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) erogati ai lavoratori con figli a carico. nel 2023, pertanto, riteniamo che analogamente a quanto previsto dalla circolare n. 27/e/2022, la potenziale soglia di non imponibilità dei compensi in natura percepiti dai lavoratori dipendenti (con figli fiscalmente a carico) ammonta a complessivi 3.200 euro annui. in relazione ai buoni carburante si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del d.l. n. 5/2023, l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti nel corso del 2023 non rileva ai fini contributivi. pertanto, l’esenzione assume rilevanza esclusivamente fiscale, mentre il valore del buono deve essere considerato per l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. i termini per l’erogazione dei fringe benefit. l’innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit trova applicazione esclusivamente nel periodo d’imposta 2023. sul punto, si evidenzia che in materia di redditi di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 1, tuir, considera percepite nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà essere necessariamente effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale come noto, il d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi erogati dai datori di lavoro, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. tale nuova soglia dei fringe benefit opera, tuttavia, a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova applicazione l’ordinaria soglia di 258,23 euro annui. evoluzione normativa. come noto, l’art. 51, tuir, si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente, definendone i confini e le limitazioni, stante le possibili fattispecie retributive ricorrenti tra datore di lavoro e dipendente. nell’ambito dei rapporti di lavoro, infatti, sono normalmente presenti le erogazioni in denaro (non solo retributive, ma anche di altra natura), i rimborsi spese, le indennità di vario genere, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale e i c.d. compensi in natura, disciplinati dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, tuir. tale disposizione, in particolare, prevede che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. tuttavia, al superamento di tale soglia, tutto il valore del compenso in natura corrisposto al dipendente concorre alla formazione del suo reddito imponibile. pertanto, l’importo di 258,23 euro costituisce una soglia limite assoluta, il cui superamento determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al dipendente, dell’intero valore dei compensi in natura. al fine di sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti nel corso dell’emergenza pandemica, l’ordinaria soglia di non imponibilità dei fringe benefit, pari a 258,23 euro, è stata raddoppiata a 516,46 euro sia nel 2020 che nel 2021. nel periodo d’imposta 2022, invece, il d.l. n. 115/2022, c.d. decreto aiuti-bis, ha incrementato a 600 euro la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. da ultimo, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, ha innalzato a 3.000 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. nel nuovo limite continuano ad essere comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. tuttavia, tale nuova soglia dei fringe benefit è applicabile unicamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti ed i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico. in relazione ai lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova invece applicazione l’ordinaria soglia dei fringe benefit, pari a 258,23 euro annui. ambito soggettivo. sulla scorta di quanto indicato dall’agenzia delle entrate, nella circolare n. 35/e/2022, si ritiene che la nuova soglia di esenzione sia applicabile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51, tuir (parrebbero dunque compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi). inoltre, siccome l’art. 40, d.l. n. 48/2023, richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’art. 51, tuir, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, e non necessariamente alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. per espressa previsione legislativa, tra i beneficiari della soglia maggiorata di 3.000 euro rientrano i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, ed i figli adottivi o affidati, che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, tuir. secondo tale disposizione, si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. resta da comprendere se nell’ipotesi di figli fiscalmente a carico per il 50%, il beneficio competa comunque per intero o debba essere riparametrato. al fine di beneficiare del bonus potenziato, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, comunicando il codice fiscale dei figli a carico. il datore di lavoro, a sua volta, può applicare la maggiore soglia di esenzione fiscale e contributiva previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (rsu), laddove presenti. ambito oggettivo. come sopra anticipato, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, tuir, prevedendo che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. nella definizione di utenze domestiche rientrano quelle relative a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. inoltre, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 35/e/2022, nel perimetro applicativo della norma rientrano anche le utenze per uso domestico (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, le cui spese sono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (il locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (il locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. siccome la misura agevolativa in esame riguarda espressamente una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, tuir. in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. in ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’amministrazione finanziaria. la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati dall’art. 12, tuir o, a certe condizioni (ossia, in caso di riaddebito analitico), al locatore. le somme erogate dal datore di lavoro possono riguardare anche fatture che saranno emesse nell’anno 2024, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023. gli effetti del superamento del limite di esenzione. il superamento della soglia di esenzione determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al lavoratore, dell’intero importo corrispostogli. pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 3.000 euro, ossia anche la quota di valore inferiore a tale limite (ad esempio, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2023 è pari a 3.010 euro, l’intero importo corrisposto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, e non solo l’eccedenza di 10 euro). rapporti con il bonus carburante. l’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit, limitato al periodo d’imposta 2023 ed a favore dei soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d. bonus carburante di cui al d.l. n. 5/2023. di conseguenza, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, si ritiene possano raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) erogati ai lavoratori con figli a carico. nel 2023, pertanto, riteniamo che analogamente a quanto previsto dalla circolare n. 27/e/2022, la potenziale soglia di non imponibilità dei compensi in natura percepiti dai lavoratori dipendenti (con figli fiscalmente a carico) ammonta a complessivi 3.200 euro annui. in relazione ai buoni carburante si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del d.l. n. 5/2023, l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti nel corso del 2023 non rileva ai fini contributivi. pertanto, l’esenzione assume rilevanza esclusivamente fiscale, mentre il valore del buono deve essere considerato per l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. i termini per l’erogazione dei fringe benefit. l’innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit trova applicazione esclusivamente nel periodo d’imposta 2023. sul punto, si evidenzia che in materia di redditi di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 1, tuir, considera percepite nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà essere necessariamente effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024. redazione ©riproduzione riservata
Come noto, il D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi erogati dai datori di lavoro, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tale nuova soglia dei fringe benefit opera, tuttavia, a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova applicazione l’ordinaria soglia di 258,23 euro annui.
Evoluzione normativa
Come noto, l’art. 51, TUIR, si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente, definendone i confini e le limitazioni, stante le possibili fattispecie retributive ricorrenti tra datore di lavoro e dipendente.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, infatti, sono normalmente presenti le erogazioni in denaro (non solo retributive, ma anche di altra natura), i rimborsi spese, le indennità di vario genere, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale e i c.d. compensi in natura, disciplinati dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, TUIR.
Tale disposizione, in particolare, prevede che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
Tuttavia, al superamento di tale soglia, tutto il valore del compenso in natura corrisposto al dipendente concorre alla formazione del suo reddito imponibile. Pertanto, l’importo di 258,23 euro costituisce una soglia limite assoluta, il cui superamento determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al dipendente, dell’intero valore dei compensi in natura.
Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti nel corso dell’emergenza pandemica, l’ordinaria soglia di non imponibilità dei fringe benefit, pari a 258,23 euro, è stata raddoppiata a 516,46 euro sia nel 2020 che nel 2021.
Nel periodo d’imposta 2022, invece, il D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, ha incrementato a 600 euro la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Da ultimo, l’art. 40, D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, ha innalzato a 3.000 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel nuovo limite continuano ad essere comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Tuttavia, tale nuova soglia dei fringe benefit è applicabile unicamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti ed i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico.
In relazione ai lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova invece applicazione l’ordinaria soglia dei fringe benefit, pari a 258,23 euro annui.
Ambito soggettivo
Sulla scorta di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 35/E/2022, si ritiene che la nuova soglia di esenzione sia applicabile ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51, TUIR (parrebbero dunque compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi).
Inoltre, siccome l’art. 40, D.L. n. 48/2023, richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’art. 51, TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, e non necessariamente alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
Per espressa previsione legislativa, tra i beneficiari della soglia maggiorata di 3.000 euro rientrano i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, ed i figli adottivi o affidati, che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, TUIR.
Secondo tale disposizione, si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Resta da comprendere se nell’ipotesi di figli fiscalmente a carico per il 50%, il beneficio competa comunque per intero o debba essere riparametrato.
Al fine di beneficiare del bonus potenziato, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, comunicando il Codice Fiscale dei figli a carico. Il datore di lavoro, a sua volta, può applicare la maggiore soglia di esenzione fiscale e contributiva previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), laddove presenti.
Ambito oggettivo
Come sopra anticipato, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, TUIR, prevedendo che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Nella definizione di utenze domestiche rientrano quelle relative a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E/2022, nel perimetro applicativo della norma rientrano anche le utenze per uso domestico (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, le cui spese sono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (il locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (il locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Siccome la misura agevolativa in esame riguarda espressamente una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati dall’art. 12, TUIR o, a certe condizioni (ossia, in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro possono riguardare anche fatture che saranno emesse nell’anno 2024, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023.
Gli effetti del superamento del limite di esenzione
Il superamento della soglia di esenzione determina l’assoggettamento a tassazione, in capo al lavoratore, dell’intero importo corrispostogli.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 3.000 euro, ossia anche la quota di valore inferiore a tale limite (ad esempio, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2023 è pari a 3.010 euro, l’intero importo corrisposto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, e non solo l’eccedenza di 10 euro).
Rapporti con il Bonus Carburante
L’incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit, limitato al periodo d’imposta 2023 ed a favore dei soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d. Bonus Carburante di cui al D.L. n. 5/2023.
Di conseguenza, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, si ritiene possano raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) erogati ai lavoratori con figli a carico.
Nel 2023, pertanto, riteniamo che analogamente a quanto previsto dalla Circolare n. 27/E/2022, la potenziale soglia di non imponibilità dei compensi in natura percepiti dai lavoratori dipendenti (con figli fiscalmente a carico) ammonta a complessivi 3.200 euro annui.
In relazione ai buoni carburante si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2023, l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti nel corso del 2023 non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l’esenzione assume rilevanza esclusivamente fiscale, mentre il valore del buono deve essere considerato per l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
I termini per l’erogazione dei fringe benefit
L’innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit trova applicazione esclusivamente nel periodo d’imposta 2023. Sul punto, si evidenzia che in materia di redditi di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 1, TUIR, considera percepite nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà essere necessariamente effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.
Redazione
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