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L’art. 23, D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, interviene, rimodulandole, sulle sanzioni amministrative applicabili in capo ai datori di lavoro che non provvedono al versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
È prevista, in particolare, l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile in funzione degli importi omessi, in luogo della gravosa sanzione fissa da 10.000 a 50.000 euro.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, in capo al datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali per un importo inferiore a 10.000 euro annui, è applicabile una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
L’omesso versamento di importi superiori alla soglia di 10.000 euro costituisce, invece, una fattispecie penale, punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032 euro.
Al fine di mitigare la sanzione amministrativa applicabile in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo non superiore a 10.000 euro annui, l’art. 23, D.L. n. 48/2023, è intervenuto sull’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, sostituendo la sanzione da 10.000 a 50.000 euro con quella da una volta e mezza a quattro volte gli importi omessi.
Il nuovo impianto sanzionatorio |
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Omesso versamento contributi previdenziali non superiore a 10.000 euro annui |
Reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro |
Omesso versamento contributi previdenziali superiore a 10.000 euro annui |
Sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. |
La novella normativa risponde all’esigenza di introdurre una qualche proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione applicabile, evitando così l’applicazione della sanzione (minima) di 10.000 euro a fronte di omessi versamenti di importo assai ridotto (ad esempio, in vigenza del precedente regime sanzionatorio, a fronte di un omesso versamento di soli 100 euro trovava comunque applicazione la sanzione di 10.000 euro mentre, allo stato attuale, la sanzione va da 150 a un massimo di 400 euro).
Tuttavia, così come in precedenza, il datore di lavoro non è punibile o sanzionabile qualora provveda al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Resta da comprendere se il nuovo e più favorevole impianto sanzionatorio sia applicabile alle sole violazioni commesse a partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, o anche a quelle commesse in precedenza.
In attesa dei necessari chiarimenti, si ritiene che la previgente misura della sanzione trovi applicazione qualora il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. In caso contrario, dovrebbe trovare applicazione la nuova sanzione proporzionale.
Il Decreto Lavoro interviene poi sui termini per la notifica delle violazioni in esame, prevedendo che per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023, gli atti di contestazione possano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’omesso versamento (per le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2022, invece, continua ad operare il termine di 90 giorni dalla violazione).