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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Nuovi chiarimenti sulla decontribuzione al 6% o al 7% prevista da luglio a dicembre 2023

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come noto, l’art. 39, comma 1, d.l. n. 48/2023, ha disposto che per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo accordato dalla legge di bilancio 2023 sia aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. precedentemente, l’art. 1, comma 281, legge n. 197/2022, aveva previsto che l’esonero contributivo in favore dei lavoratori, già introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 121, legge n. 234/2021), fosse riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 decembre 2023:. nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;. nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 39, d.l. n. 48/2023, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo sarà invece riconosciuto:. nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;. nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro. con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, relativo all’applicazione dell’esonero alla tredicesima, l’inps ha precisato che laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, l’art. 39, d.l. n. 48/2023, prevede espressamente che l’ulteriore quota di esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima. di conseguenza, qualora la tredicesima sia erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, il predetto esonero contributivo troverà applicazione:. nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;. nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro. invece, laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:. nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro / 12);. nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro / 12). le nuove disposizioni normative non incidono sul calcolo della tredicesima mensilità e dei relativi ratei corrisposti. di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio inps n. 3499/2022 e la circolare inps n. 7/2023). il messaggio precisa poi che, a partire dal mese di competenza di luglio 2023, i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di &denunciaindividuale&>, &datiretributivi&>, &infoaggcausalicontrib&>,i seguenti elementi:. esonero in misura del 6%: nell’elemento &codicecausale&> dovrà essere inserito il valore “l094”, avente il significato di “esonero quota di contributi previdenziali ivs a carico dei lavoratori - articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”;. nell’elemento &identmotivoutilizzocausale&> dovrà essere inserito il valore “n”;. nell’elemento &baserif&> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità di luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);. nell’elemento &annomeserif&> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;. nell’elemento &importoannomeserif&> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero, pari al 6% dei contributi ivs a carico dei lavoratori. esonero in misura del 7%: nell’elemento &codicecausale&> dovrà essere inserito il valore “l098”, avente il significato di “esonero quota di contributi previdenziali ivs a carico dei lavoratori - articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”;. nell’elemento &identmotivoutilizzocausale&> dovrà essere inserito il valore “n”;. nell’elemento &baserif&> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;. nell’elemento &annomeserif&> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;. nell’elemento &importoannomeserif&> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero, pari al 7% dei contributi ivs a carico dei lavoratori. datori di lavoro agricoli. dato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’inps attraverso il servizio di tariffazione, per l’esposizione dei dati dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento &tiporetribparticolare&>). la misura dell’esonero del 6% o del 7%, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023 sarà determinata direttamente dall’istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza. pertanto, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:. minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota contributiva del 7%;. maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%;. superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota. con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità, restano ferme le indicazioni operative contenute nella circolare n. 7/2023. all’imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata l’aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro. infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all’agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%. redazione ©riproduzione riservata
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