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Come noto, l’art. 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, ha disposto che per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo accordato dalla Legge di Bilancio 2023 sia aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Precedentemente, l’art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022, aveva previsto che l’esonero contributivo in favore dei lavoratori, già introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021), fosse riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 decembre 2023:
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 39, D.L. n. 48/2023, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo sarà invece riconosciuto:
Con il Messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, relativo all’applicazione dell’esonero alla tredicesima, l’INPS ha precisato che laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, l’art. 39, D.L. n. 48/2023, prevede espressamente che l’ulteriore quota di esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Di conseguenza, qualora la tredicesima sia erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, il predetto esonero contributivo troverà applicazione:
Invece, laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
Le nuove disposizioni normative non incidono sul calcolo della tredicesima mensilità e dei relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il Messaggio INPS n. 3499/2022 e la Circolare INPS n. 7/2023).
Il messaggio precisa poi che, a partire dal mese di competenza di luglio 2023, i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
Dato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’INPS attraverso il servizio di tariffazione, per l’esposizione dei dati dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella Circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>).
La misura dell’esonero del 6% o del 7%, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023 sarà determinata direttamente dall’istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.
Pertanto, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:
Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità, restano ferme le indicazioni operative contenute nella Circolare n. 7/2023.
All’imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata l’aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro.
Infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all’agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.