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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus ISCRO: la presentazione dell’istanza per il 2023

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la legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021, ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (iscro). l’indennità è destinata ai soggetti iscritti alla gestione separata inps, esercenti attività di lavoro autonomo e in possesso di taluni specifici requisiti reddituali. con il messaggio n. 1636/2023, l’inps ha comunicato che a decorrere dallo scorso 8 maggio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile presentare l’istanza telematica per richiedere l’indennità relativa al 2023. nel corso del triennio, l’indennità può essere fruita una sola volta e, pertanto, i soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2021 o nel 2022 non possono presentare l’istanza per l’anno 2023. soggetti beneficiari. come noto, l’art. 1, commi da 386 a 400, legge n. 178/2020, c.d. legge di bilancio 2021, ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (iscro). l’indennità è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati e a società semplici, esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, tuir, assoggettati al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata inps (dal beneficio restano dunque esclusi i professionisti che versano la contribuzione alle proprie casse professionali). l’iscro è riconosciuta al ricorrere di taluni specifici requisiti. il lavoratore autonomo, innanzitutto, non deve percepire il reddito di cittadinanza, non deve essere titolare di un trattamento pensionistico, né essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie. il beneficiario dell’indennità deve poi essere titolare di partita iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso, e deve essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. da ultimo, ai fini della fruizione del beneficio, è richiesto il rispetto dei seguenti limiti reddituali. il professionista, in particolare, deve:. presentare un reddito 2022 non superiore a 8.972,04 euro (come indicato dall’inps nella circolare n. 14 del 3 febbraio 2023);. aver conseguito, nell’anno precedente la presentazione della domanda (anno 2022), un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel triennio 2021-2019. i requisiti per beneficiare dell’iscro. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente (per il 2023, il reddito 2022 non deve essere superiore a 8.972,04 euro). essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. essere titolari di partita iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. l’ammontare dell’indennità. l’indennità in esame è erogata per un massimo di sei mensilità ed e riconosciuta in misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’agenzia delle entrate (ad esempio, se il reddito professionale è pari a 5.000 euro, l’iscro ammonta a 625 euro, ossia 5.000: 2 = 2.500 | 2.500 x 25%). in ogni caso, l’iscro non può superare la soglia di 881,23 euro mensili e non può essere inferiore a 275,38 euro mensili. l’indennità non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario. anche se percepita parzialmente, l’indennità è comunque riconosciuta per una sola volta nel triennio 2021-2023. di conseguenza, sono esclusi dall’iscro, per il 2023, i soggetti che ne hanno già usufruito nel 2021 o nel 2022 (nonché coloro che in tali annualità sono decaduti dal diritto all’indennità). possono, invece, presentare l’istanza per l’anno 2023 i soggetti che non hanno presentato la domanda per il 2021 o il 2022, come pure i soggetti che, pur avendola presentata in tali annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. modalità di presentazione dell’istanza. come anticipato in premessa, la domanda per richiedere l’iscro 2023 può essere presentata fino al 31 ottobre 2023. a tal fine è richiesto il possesso di una delle seguenti credenziali di accesso al servizio web disponibile nel sito istituzionale dell’inps:. spid di livello 2 o superiore;. carta di identità elettronica 3.0 (cie);. carta nazionale dei servizi (cns). per compilare la domanda, in particolare, occorre accedere alla sezione “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionare la voce “indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (iscro)”. in alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta anche tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento). redazione ©riproduzione riservata
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